Sentenze Tribunali

1 Maggio 2019

Tribunale di Reggio Emilia, Ordinanza 12 maggio 2014

REPUBBLICA ITALIANA

il Tribunale di Reggio Emilia

in composizione collegiale

composto dai Magistrati Sigg.

Dott.ssa Rosaria Savastano, Previdente

Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.

Dott. Luca Ramponi, Giudice

a scioglimento della riserva formulata all’udienza 8/5/2014, nella causa iscritta al n. 1903/2014 R.G.

promossa da

S.M. (avv. Spadoni)

contro

U.L.s.p.a. (avv . Azzini, Guidetti e Zaglio)

***

– rilevato che, è pacifico tra le parti, ed è comunque provato per tabulas,che:

– U.L. vanta un titolo esecutivo di formazione giudiziale nei confronti di S.M.;

– sulla base di tale titolo, U.L. ha promosso una esecuzione immobiliare nei confronti dello S.;

– il bene immobile oggetto dell’esecuzione, prima del pignoramento, è però stato vincolato, dal debitore, come patrimonio separato ex art. 2645 ter c.c.

Pertanto, S. ha proposto opposizione all’esecuzione, formulando istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.

L’istanza di sospensione è però stata rigettata dal G.E., ed avverso detto provvedimento il debitore esecutato ha interposto il presente reclamo;

– ritenuto che, come noto l’articolo 2640 ter c.c., introdotto dall’articolo 39 novies del D.L. n. 273/2005 convertito con modificazioni nella L. n. 51/2006,ha previsto che, con atto soggetto a forma pubblica e trascrivibile ai fini di rendere opponibile ai terzi di vincolo, è

possibile destinare beni immobili o mobili registrati alla “realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322 secondo comma”, potendo in tal caso i beni vincolati essere esecutivamente aggrediti solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione.

Nel caso che qui occupa, S., in un immobile già di sua proprietà, ha apposto un vincolo di destinazione di uso finalizzato al“soddisfacimento delleesigenze abitative ed in genereai bisogni del nucleo familiare” individuando il termine finale al momento del compimento del quarantesimo anno di età della figlia.

Pertanto, argomentando che il debito per cui si procede esecutivamente, avendo natura professionale, non può essere ricondotto alle esigenze abitative ed ai bisogni del nucleo familiare, S. deduce l’impignorabilità del bene oggetto di esecuzione e si oppone quindi alla stessa;

– considerato che, pur se pregevolmente argomentata, la tesi del reclamante non può essere accolta.

Si osserva infatti che. in assenza di pronunce della Suprema Corte sul punto, la maggioritaria tesi giurisprudenziale di merito ha ritenuto che l’art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio puro.

Diversamente opinando, infatti. verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o financo l’integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.

Pertanto, la portata applicativa della norma, da intendersi come sugli effetti e non sugli atti, deve essere interpretata in senso restrittivo, e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa (in questi termini, cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere ord. 28/11/2013, Trib. Trieste dec. 7/4/2006; per questo Tribunale, cfr. poi Trib. Reggio Emilia dec. 27/1/2014, dec. 26/11/2012, dec. 22/6/2012, ord. 23/3/2007).

Tanto basta per disattendere la tesi dei reclamante, atteso che egli ha autoimposto un vincolo di destinazione a un bene già in sua proprietà, tramite un negozio destinatario puro, ciò che, come detto, non è ritenuto possibile.

In ogni caso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, e ritenere quindi in linea teorica ammissibile il negozio destinatorio puro, così accedendo ad una tesi minoritaria e più liberale pur sostenuta giurisprudenza, non sarebbe comunque revocabile in dubbio la necessità di un penetrante scrutinio, previsto peraltro dalla stessa norma con l’inciso “meritevoli di tutela” e con il richiamo all’’art. 1322 comma 2 c.c., sulla meritevolezza del negozio: è infatti pacifica opinione che, per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, occorrendo anche un quid pluris integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo (cfr. App. Trieste. sent. n. 1002/2013).

Invero, come ha correttamente evidenziato il G.E., si osserva che il Legislatore, in chiave evidentemente riequilibrativa rispetto alle possibilità concesse con il vincolo di destinazione, ha subordinato l’efficacia dello stesso ad un riscontro di meritevolezza in concreto dell’assetto di interessi perseguito dalla parte; e tale riscontro deve essere particolarmente penetrante, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente apposto.

Ciò posto e venendo al caso concreto, pur risultando il fine di fronte fare fronte ai bisogni della famiglia astrattamente meritevole di tutela, la parte avrebbe dovuto chiaramente indicare, in concreto, le ragioni che l’hanno indotta ad optare per quella tipologia di vincolo, evidenziando i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l’ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l’ordinamento le riconosce.

Invece, il vincolo per cui è processo si è limitato a destinare l’immobile “al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare”,perdippiù individuando il termine finale con il compimento del quarantesimo anno di età della figlia. Quindi, per un verso può ritenersi che la destinazione di un immobile abitativo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, costituisca una tautologia; per altro verso, l’ulteriore fine del soddisfacimento “in genere”dei bisogni della famiglia, si appalesa del tutto generico ed inidoneo a chiarire gli specifici bisogni tutelati e le ragioni per cui una simile necessità è sorta; da ultimo, iltermine finale del compimento del quarantesimo anno di età della figlia appare oggettivamente irragionevole, e come tale lumeggiante un intento fraudolento nei confronti dei creditori, posto che l’autosufficienza di un figlio, e conseguentemente l’obbligo di mantenimento, è presumibilmente raggiungibile ben prima dei quarant’anni.

Consegue, in conclusione, che pur volendo in ipotesi ritenere astrattamente ammissibile l’autoimposizione di un atto di destinazione su di un bene già in proprietà, in ogni caso l’atto di destinazione realizzato dal reclamante non sarebbe comunque idoneo a superare il rigoroso vaglio di meritevolezza dei fini comunque prescritto dall’art. 2645 ter c.c.;

– considerato che, tanto premesso, il reclamo va rigettato, rimanendo assorbita l’ulteriore difesa dei convenuti in ordine all’asserita riconducibilità ai bisogni della famiglia del debito contratto, sul presupposto che anche le obbligazioni nascenti dall’attività imprenditoriale e professionale possono rientrare in tale nozione.

La complessità e la novità della questione trattata, relativa all’interpretazione di una norma non ancora oggetto dello scrutinio della SupremaCorte, integrano i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c., giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

visto l’art 669 terdecies c.p.c.,

– rigetta il reclamo;

– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 8/5/2014.

Reggio Emilia, 12/5/2014

Il Presidente

Dott.ssa Rosaria Savastano

Il Giudiceestensore

Dott. Gianluigi Morlini

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