Tribunale di Como, provvedimento del 6 giugno 2017
Tribunale di Como, provvedimento del 6 giugno 2017
IL TRIBUNALE DI COMO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Composto da dott.ssa Donatella Montanari Presidente relatore
dott.ssa Giulia Troina Giudice
dott. ssa Cristiana Caruso Giudice
a scioglimento della riserva che precede, vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai
coniugi XX e YY, comparsi innanzi al Presidente delegato alla udienza 30-5-2017;
osservato che:
le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la presenza di un figlio maggiorenne, studente), il sostegno economico a quest’ultimo nonché la gestione dell’habitat familiare;
essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l’atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorchè non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti economicamente, di compiere ex art. 158 2°co cc la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13);
ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3-4- del ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e al fondo di risparmio accantonato per il figlio risultano corrispondenti allo interesse del giovane; lo stesso deve dirsi quanto al paragrafo 5, relativo alla fruizione delle vetture dei coniugi, questioni che rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, e non contrastano con alcuna norma cogente;
quanto alle condizioni relative alla gestione della casa familiare, di cui al paragrafo 2, si impongono invece una serie di rilievi; detto paragrafo prevede infatti che i coniugi proseguano la convivenza a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentiranno di reperire una diversa soluzione abitativa; non viene cioè fissato alcun termine, neppure indicativo, per il rilascio della casa familiare (evidentemente non materialmente divisibile) da parte dell’uno o dell’altro coniuge, né detto termine può essere altrimenti supposto, con riferimento a futuri miglioramenti economici, essendo entrambi i coniugi lavoratori dipendenti, quindi versando in condizione reddituale tendenzialmente stabile, e non avendo indicato le ragioni dello eventuale auspicato incremento dei rispettivi redditi;
interrogati dal Presidente, i coniugi hanno riferito di vivere da anni come “separati in casa” e che nessuno dei due ha al momento intenzione di allontanarsi dalla casa familiare di comproprietà, frutto di tanti sacrifici, dove dispongono ciascuno di una camera da letto personale e usano a turno gli altri locali; nel corso della discussione orale il procuratore dei ricorrenti ha motivato la opzione per la persistente coabitazione nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari e così agevolare il percorso di studio del figlio ( di anni 18), nonché di garantire alla moglie eventuale assistenza personale (a causa di non precisati problemi di salute), finalità solidaristiche che peraltro ben potrebbero perseguire anche da “separati”; del resto il complessivo attuale reddito familiare siccome evincesi dalle dichiarazioni fiscali in atti, non è incompatibile con la conduzione da parte di uno dei due coniugi di un alternativo alloggio e con il mantenimento del figlio, anche agli studi, in condizioni dignitose, tanto più che a suo favore è già stato accantonato un fondo di risparmio di una certa consistenza; pare inoltre che la motivazione che sorregge tale scelta separativa sui generis dei ricorrenti sia la volontà di svincolarsi reciprocamente dal dovere di fedeltà, anche agli occhi del figlio, dando una forma giuridica alla loro condizione di separati in casa;
ad avviso del Collegio tale prospettiva non può essere condivisa; fermo restando che sul piano personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro volontà, anche nella sfera personale e familiare, non può però scegliere la forma da dare al proprio stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali non solo non sono previste dallo ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare;
in altre parole, l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale; è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti;
più in generale devesi rilevare che lo istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile alla personale sensibilità e formazione culturale dei coniugi, purchè però oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile (cfr. Cass. 8713/15, 1164/14), talchè non si vede nel caso di specie come possa “oggettivamente” apprezzarsi la condizione di intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realtà reso evidente dalla persistente, collaudata, e “tollerata” convivenza;in pratica essi chiedono che il giudice li dichiari separati perché soggettivamente si ritengono tali, ovvero non provano più reciprocamente sentimento né attrazione fisica, e desiderano proseguire una convivenza meramente formale, ma a tale desiderio (pur legittimo sul piano personale ed attuabile nella sfera privata), non corrisponde alcun “tipo” di strumento e/o istituto nello attuale ordinamento, ergo il desiderio non può assurgere a diritto; non può quindi trovare accoglimento la pretesa di attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti tipici della separazione coniugale (scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termine per lo scioglimento del vincolo ecc..), ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di “separati in casa” ; del resto, diversamente opinando, l’istituto della separazione consensuale, se del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite
PQM
Rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato il 29-5-2017.
Si comunichi
Così deciso in Como, in camera di consiglio, addì 6-6-2017
Il Presidente relatore estensore dott.ssa Donatella Montanari