Sentenze Tribunali

21 Marzo 2020

Tribunale di Milano (rg. 52815/2019), ordinanza 22 gennaio 2020.

Procedure esecutive: anche le quote di società a responsabilità limitata possono essere oggetto del cd. “pignoramento revocatorio” di cui all’art. 2929-bis c.c.


TRIBUNALE DI MILANO


TERZA SEZIONE CIVILE


Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Marianna Galioto Presidente

Dott.ssa Simonetta Scirpo Giudice

Dott. Roberto Angelini Giudice relatore


sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 22 gennaio 2020, nel procedimento per reclamo iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe promosso da:

(c.f.: …), in persona del r.l.p.t., con il patrocinio degli Avv.ti … del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma …

reclamante


contro


(c.f.: …), con il patrocinio degli …, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano …

reclamata


ha emesso la seguente


ORDINANZA


1. Il reclamo in trattazione è stato proposto … (di seguito, breviter, “l’Associazione”) avverso l’ordinanza del 7-11 ottobre 2019, con cui il G.E. della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 4104/2019 ha accolto l’istanza di sospensione di tale procedura, formulata dagli opponenti, l’Avv. …, ex art. 615, comma 2, c.p.c. e 2929-bis c.p.c.

È da premettersi che detta procedura esecutiva era stata promossa dall’Associazione in forza di titolo esecutivo costituito da lodo arbitrale pronunciato il 18 marzo 2019 e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Firenze con decreto del 16 aprile 2019, titolo per effetto del quale, con atto di precetto notificato il 24 aprile 2019 all’Avv. …, al solo … era stato intimato il pagamento dell’importo complessivo di € ….

In pari data, l’Associazione aveva altresì notificato al …, coniuge dell’…, un atto di pignoramento ai sensi degli artt. 2741 e 2929-bis c.c., sottoponendo a vincolo espropriativo le quote dell’impresa …., già alienate dall’Avv. … allo stesso …, mediante atto di donazione del 5 aprile 2019; analogo atto di pignoramento era stato notificato, sempre il 24 aprile 2019, alla predetta società.

Con ricorso depositato il 16 maggio 2019, l’Avv. …, come già esposto, si opponevano agli atti di precetto e di pignoramento notificati dall’Associazione, deducendo l’inapplicabilità della speciale procedura prevista dall’art. 2929-bis c.c. all’atto di donazione di quote tra di essi intercorso, non avendo tale atto ad oggetto «beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri», come invece testualmente previsto dalla norma in questione.

Con l’ordinanza oggi reclamata, il G.E., in accoglimento dell’istanza dell’…, sospendeva la procedura esecutiva e, assegnato alle parti il termine per l’eventuale introduzione del giudizio di merito, compensava per metà le spese processuali e condannava al pagamento dell’altra metà l’Associazione convenuta.


1.1. L’ordinanza di sospensione reclamata è fondata sull’assunto – contestato dall’Associazione – che la speciale procedura prevista dall’art. 2929-bis c.c. non sia applicabile agli atti dispositivi, quali quello per cui è causa, aventi ad oggetto le quote di s.r.l.

Secondo l’ordinanza, infatti, l’art. 2929-bis c.c. trova applicazione agli atti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, purché soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c. Pertanto, stante il carattere eccezionale della norma in esame, l’art. 2929-bis c.c. non potrebbe applicarsi a trasferimenti soggetti ad un regime pubblicitario sostanzialmente e significativamente differente, per funzione e struttura, dalla trascrizione ex art. 2643 c.c., quale appunto il trasferimento di quote di s.r.l., che è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, senza incorrere in una «applicazione estensiva della norma, ai confini con l’analogia». E ciò in quanto – recita la motivazione – pur non essendo revocabile in dubbio che l’iscrizione delle vicende attinenti alla circolazione delle partecipazioni sociali nel registro delle imprese garantisca una adeguata pubblicità al vincolo che viene imposto, tuttavia «sempre (di) iscrizione e non di trascrizione si tratta», atteso che «l’elenco dei beni mobili cui si applica la normativa sulla trascrizione di cui agli artt. 2683 ss. c.c. è composto solo dalle categorie di beni ivi previste ed è insuscettibile di applicazione analogica».

Con reclamo del 24 ottobre 2019, l’Associazione ha impugnato l’ordinanza del G.E., chiedendone l’integrale revoca in quanto, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento contestato, le quote di s.r.l., dovendosi annoverare tra i «beni mobili iscritti in pubblici registri», rientrerebbero nell’ambito applicativo dell’art. 2929-bis c.c.


2. A parere del Collegio il reclamo merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Il thema decidendum concerne la delimitazione del perimetro applicativo dell’art. 2929-bis1 c.c. e, più precisamente, l’applicabilità dell’istituto di nuovo conio di cui alla citata disposizione, efficacemente definito dalla dottrina “pignoramento revocatorio”, anche agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto le partecipazioni sociali nelle società a responsabilità limitata.

Come è noto, ai sensi dell’art. 2929-bis, comma 1, c.c. «Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è trascritto».

La norma, ispirata dall’esigenza di contrastare gli abusi delle destinazioni patrimoniali, accelerare il soddisfacimento del diritto dei creditori titolati e ridurre il contenzioso, attribuisce al creditore uno strumento che, a fronte di atti di alienazione a titolo gratuito o costitutivi di vincoli di indisponibilità posti in essere dal debitore, gli permette di scavalcare le lungaggini del giudizio revocatorio, rese ancora più defatiganti dalla necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di revoca per poter agire in executivis, e offre la possibilità al creditore di pignorare direttamente il bene immobile o mobile registrato del suo debitore, anche presso il terzo acquirente.

Per realizzare queste finalità, l’articolo 2229-bis c.c. ha delineato un meccanismo che si incentra su tre elementi: un ampliamento dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo (il creditore può pignorare beni che non sono di proprietà del debitore ma sono di un terzo o formano un patrimonio separato); l’inversione del rapporto tra processo di cognizione e processo esecutivo (quest’ultimo può essere immediatamente iniziato senza necessità del previo esperimento della revocatoria, e un processo di cognizione si ha solo nell’eventualità in cui il debitore, il terzo avente causa dal debitore o un altro interessato propongano un incidente oppositivo per recuperare all’atto gli effetti posti nel nulla dalla trascrizione del pignoramento); l’imposizione, a carico degli opponenti, dell’onere della prova della inesistenza dei presupposti applicativi del meccanismo stesso (si ha, dunque, una inversione dell’onere della prova: se, infatti, in sede di revocatoria, è il creditore che  deve dimostrare il danno patito e quindi ottenere la conseguenziale declaratoria di inefficacia relativa dell’atto posto in essere, qui, invece, il  creditore può direttamente agire in esecuzione, alla sola condizione di disporre di un titolo esecutivo, senza dover dimostrare il danno patito, e alla ulteriore condizione di trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla trascrizione dell’atto lesivo).

È tuttora dibattuto se nell’area applicativa della nuova norma possano essere ricomprese gli atti a titolo gratuito relativi alle quote di partecipazione in s.r.l., entità definite dalla giurisprudenza come beni mobili immateriali sussunti nell’art. 812, ultimo comma, c.c.

Il dubbio interpretativo è sorto a causa di un difetto di coordinamento insito nel dato testuale, posto che la norma, dopo aver equiparato agli immobili i beni mobili iscritti in pubblici registri, equiparazione che, a fronte della predetta sussunzione pretoria, consentirebbe l’applicazione della norma anche alle quote sociali in ragione degli adempimenti pubblicitari prescritti

dall’art. 2470 c.c., fa riferimento unicamente alla «trascrizione» e non fa alcuna menzione dell’iscrizione (nel registro delle imprese).

In assenza di un espresso pronunciamento della S.C., l’opinione contraria di una parte, peraltro sempre più minoritaria, della dottrina si fonda sull’asserita eccezionalità del rimedio, che non consentirebbe, in ossequio al divieto contenuto nell’art. 14 disp. prel. c.c., l’applicazione analogica dell’art. 2929-bis c.c.

A ben vedere, però, l’assunto su cui poggia tale opinione – secondo cui l’art. 2929-bis c.c., a motivo della (parziale) deroga che introduce all’art. 2915 c.c., costituisce norma di natura eccezionale (anziché soltanto speciale) – è tutt’altro che pacifico. Come perspicuamente osservato da altra dottrina, infatti, tale disposizione non rappresenta affatto un unicum nel sistema ordinamentale: basti pensare a quanto prevede, oltre tutto con riferimento ad atti a titolo oneroso, l’art. 2560, comma 2, c.c., norma che, per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, chiama a rispondere, nel caso di trasferimento di un’azienda commerciale, l’acquirente, il quale vede così espropriati, per mano dei creditori del suo dante causa, i beni aziendali trasferiti, senza neppure poter frapporre lo schermo di un rimedio oppositivo.

Al pari dell’art. 2929-bis c.c., dunque, nel disposto dell’art. 2560, comma 2, c.c. la preesistente garanzia generica dei creditori costituisce titolo di preferenza e si esplicita con un’azione espropriativa anche in questo caso anticipata, operando senza l’interporsi di una sentenza di revoca e senza neppure l’onere di una previa richiesta di pagamento o di un pignoramento rivolti al debitore cedente.

All’argomento basato sull’asserita (ma, come visto, tutt’altro che pacifica) eccezionalità della norma in esame, se ne aggiunge spesso un altro, costituito dal presunto vulnus per il sistema di circolazione dei beni che conseguirebbe all’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. anche agli atti gratuiti aventi ad oggetto le partecipazioni sociali.

Tuttavia, sebbene la citata Relazione di accompagnamento ci dica che «[p]er evitare di creare incertezze nei traffici giuridici, la norma si applica esclusivamente agli atti pregiudizievoli che hanno ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri», deve rilevarsi come la norma nonspecifichi quali siano i «pubblici registri» cui fare riferimento.

È allora evidente che dire “beni mobili iscritti in pubblici registri”, come si esprime l’art. 2929-bis c.c. o “beni mobili elencati nell’art. 2683 c.c.”, non è la stessa cosa: nei casi in cui il legislatore ha voluto effettuare una limitazione ai beni contemplati in quest’ultima elencazione, infatti, lo ha indicato espressamente. Così, ad esempio, ha fatto nell’art. 179 c.c., dedicato all’individuazione dei beni personali dei coniugi sottratti al regime di comunione legale, laddove, all’ultimo comma, ha fatto espresso rinvio ai soli «beni mobili elencati nell’art. 2683», norma che a sua volta contiene un espresso riferimento ai pubblici registri di natanti, velivoli e automobili. E così, sempre ad esempio, ha fatto nell’art. 184, comma 1, c.c., limitando l’annullabilità degli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati, ai soli casi in cui tali atti riguardino beni immobili ovvero «beni mobili elencati nell’art. 2683».

Pertanto, se la ratio della novella è quella di colpire beni per i quali è previsto un sistema di pubblicità – proprio al fine di evitare incertezze nella circolazione dei beni – pare ragionevole ipotizzare l’applicabilità del 2929-bis c.c., in ossequio al principio per cui ubi lex voluit, dixit, anche a beni mobili risultanti da pubblici registri diversi da quelli, originariamente previsti, dei veicoli, dei natanti e dei velivoli di cui all’art. 2683 c.c.

Se ciò è vero, allora devono reputarsi aggredibili, mediante lo strumento dell’art. 2929-bis c.c., tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, spettando all’interprete – con un procedimento che più propriamente deve intendersi come estensivo della norma nella sua massima portata e non già analogico – il compito di colmare il suddetto difetto di coordinamento della norma: se l’art. 2929-bis c.c. usa il sostantivo «trascrizione», nel caso di quote di s.r.l. esso deve essere inteso come iscrizione nel registro delle imprese, giusta da un lato la previsione dell’art. 2471, comma 1, c.c. che dispone l’iscrizione nel registro delle imprese di tutte le vicende attinenti ai trasferimenti alle quote di partecipazione al capitale delle società a responsabilità limitata e, dall’altro, la previsione dell’art. 2188, comma 3, c.c. che attribuisce al registro delle imprese natura di «pubblico registro».


3. La novità della questione trattata, tuttora non sottoposta al vaglio nomofilattico e fonte di non sopito dibattito dottrinale, giustifica – ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e della più ampia interpretazione che ne deriva alla luce di Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77 – l’integrale compensazione delle spese, tanto del presente giudizio quanto della fase sommaria che lo ha preceduto in sede di opposizione.


P.Q.M.


il Tribunale di Milano, così provvede:


1) accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca l’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E. 4104/19 emessa dal G.E. in data 7-11 ottobre 2019;


2) compensa integralmente le spese del presente giudizio di reclamo e della fase sommaria del giudizio di opposizione.


Milano, 22 gennaio 2020

Il Giudice estensore

Dott. Roberto Angelini

Il Presidente

Dott.ssa Marianna Galioto

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