Tribunale di Catania, III sezione civile, sentenza 6 maggio 2020, n. 1473.
Comunione ereditaria: «Nello scioglimento della comunione ereditaria, in ipotesi di immobili non divisibili, deve privilegiarsi la richiesta di attribuzione del titolare della quota maggiore ovvero, come nel caso in esame, dei condividenti che abbiano fatto richiesta congiunta di attribuzione nelle loro porzioni e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista. è responsabile il professionista che non formula direttamente nell’atto di compravendita la richiesta di valutazione automatica del valore dell’immobile».
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