Sentenze Tribunali

23 Aprile 2019

Tribunale di Roma, Giudice Reg. Imprese, decisione 644/2016

Tribunale di Roma, giudice del Registro delle imprese, decisione 6466/2016

Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, premesso che, con ricorso depositato in data 7 giugno 2016, i Sig.ri Filippo Luchenti, Florenzo Collacciani, Luca Morelli, Annamaria Benigni, Daniele Ramella e Sara Ramella, quali soci della Immobiliare Colli Ceriti S.r.l. in liquidazione, chiedevano al Giudice del registro di Roma di emettere un provvedimento di cancellazione della cancellazione, disposta ai sensi dell’art. 2490 ultimo comma c.c. in data 30 dicembre 2015, della predetta società;

premesso, ancora, che, a fondamento dell’istanza, i ricorrenti rappresentavano che: la società, per quanto formalmente in liquidazione, è nel pieno svolgimento delle sue attività come dimostra la presentazione delle dichiarazione dei redditi e la ulteriore documentazione prodotta; la società non aveva ricevuto la comunicazione preventiva inviata dalla Camera di Commercio di Roma presso la propria sede legale; il liquidatore, dunque, non aveva avuto mai notizia del procedimento di cancellazione d’ufficio; neppure i soci avevano mai avuto comunicazione dell’avvio del procedimento; i

soci devono essere considerati soggetti interessati;

vista la nota trasmessa dall’ufficio del registro delle imprese;

considerato che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2490 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.;

considerato che la finalità della norma in argomento risiede nell’interesse, di natura pubblicistica, alla

eliminazione di quelle società la cui inerzia costituisce sintomo di estinzione e, dunque, alla eliminazione di società non più da tempo operanti;

considerato che, il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2490 c.c. al successivo art. 2495 c.c.

(evidentemente al secondo comma) implica che, con la cancellazione dal registro delle imprese, si determini l’effetto estintivo della società;

ritenuto, infatti, proprio con riferimento a quanto previsto dall’art. 2495 c.c., che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio che dalla iscrizione della cessazione della società consegue l’effetto estintivo della società;

considerato che le medesime sezioni unite hanno poi precisato che “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);

ritenuto che, sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione, l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l’effetto estintivo di essa;

considerato nel caso di specie che, per come si evince dalla nota trasmessa dall’ufficio, la cancellazione ha avuto luogo a seguito dell’accertamento condotto sulle iscrizioni effettuate nel Registro Imprese del mancato deposito dei bilanci d’esercizio in fase di liquidazione e che la cancellazione in argomento era stata segnalata alla società Immobiliare Colli Ceriti S.r.l. in liquidazione, posta in liquidazione dal 24 giugno 1996;

ritenuto che i ricorrenti non hanno contestato che la società non ha depositato i bilanci di liquidazione successivi all’esercizio 2009 (l’ultimo bilancio, infatti, risulta essere quello relativo all’esercizio 2009 depositato nel registro delle imprese in data 30 luglio 2010) e che tale circostanza appare decisiva per il rigetto dell’istanza formulata al Giudice del registro;

considerato, inoltre, che l’Ufficio provvedeva ad inoltrare il preavviso di cancellazione, tramite raccomandata, sia all’indirizzo quale risultante dal registro delle imprese (Roma, via G. Pasiello, n. 26) della sede legale della società che tuttavia risultava trasferita, sia al liquidatore della società risultante dall’anagrafe tributaria online (Cerveteri, via Ceretana, n. 47) che veniva restituita al mittente per compiuta giacenza;

considerato, peraltro, che in questa sede a nulla rileva la doglianza svolta dalla parte relativa alla mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione (comunicazione eseguita dall’ufficio mediante la pubblicazione permanente sul sito istituzionale in una pagina espressamente dedicata alla pubblicazione degli elenchi delle posizioni cancellate d’ufficio sia con l’art. 2490 cc. che con il DPR 247/04), in quanto la parte ha comunque avuto, proponendo opposizione avverso a tale provvedimento, conoscenza di esso ed è stata posta nelle condizioni di evidenziarne eventuali ragioni di illegittimità;

ritenuto che i soci di una società di capitali non sono soggetti interessati cui comunicare l’avvio del procedimento in quanto tale è soltanto la società medesima in persona del legale rappresentante (nel caso di specie, il liquidatore);

ritenuto, dunque, che il ricorso proposto deve essere integralmente rigettato;

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dai Sig.ri Filippo Luchenti, Florenzo Collacciani, Luca Morelli, Annamaria Benigni, Daniele Ramella e Sara Ramella, quali soci della Immobiliare Colli Ceriti S.r.l. in liquidazione Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 20 luglio 2016

Il Giudice del registro delle imprese

(dott. Guido Romano)

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