Sentenze Tribunali

1 Maggio 2019

Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., decreto 6 marzo 2013

Tribunale di Milano, sez. IX civ., decreto 6 marzo 2013

Pres., est. E. Manfredini.

Omissis

all’udienza del 6.3.2013, deliberando sulla richiesta presentata ai sensi dell’art.169 cod. civ. nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato promosso dai coniugi …. nato a Milano il … e … nato a Sesto San Giovanni il …, genitori di due figli minori;

Letti gli atti di causa e sentito il Giudice Relatore;

Rilevato che i predetti coniugi chiedono l’autorizzazione ex art.169 cod.civ. alla vendita dell’immobile (appartamento con annessi due vani cantina ed autorimessa) sito in Milano, Via …, costituito in fondo patrimoniale ex art.167 c.c. con atto notarile in data …, assumendo di voler acquistare con il relativo ricavato altro immobile da adibire a propria abitazione, senza che venga indicata la volontà di immettere detto immobile nel fondo patrimoniale;

premesso che l’istanza non sarebbe supportata da adeguata documentazione (perizia asseverata sul valore dell’immobile da alienare, indicazione sull’immobile da acquistare), osserva comunque quanto segue:

Il fondo patrimoniale è costituito solo dagli immobili oggetto del ricorso in esame la cui vendita, senza immissione nel fondo di altri beni, determinerebbe l’esistenza meramente formale dello stesso. Il fondo, che si sostanzia in un vincolo posto volontariamente su uno o più beni nella disponibilità concreta dei coniugi al fine di soddisfare i bisogni della famiglia, privato di ogni bene, sarebbe privo di causa oltre che di oggetto.

Pertanto, la domanda di vendita di tutti i beni del fondo senza reintegro, ritenendosi inammissibile un fondo patrimoniale privato di ogni bene, si sostanzia in una domanda di autorizzazione alla cessazione del fondo.

E’ questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, che non ha trovato ancora una soluzione condivisa, se sia possibile la cessazione convenzionale del fondo o, in altre parole, la risoluzione consensuale del negozio costitutivo del fondo.

Il dato normativo non soccorre, ovvero parrebbe deporre per una risposta negativa. Invero la scarna regolamentazione del fondo patrimoniale disciplinato nella sezione II del capo VI del libro I del codice civile prevede, all’articolo 171, la cessazione del fondo nel solo caso di annullamento, di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte della dottrina, interpretando la norma letteralmente, sottolinea il carattere di tassatività della stessa con la conseguente possibilità di cessazione del fondo patrimoniale solo nei casi ivi espressamente elencati, non consentendo una risoluzione consensuale.

L’interpretazione testuale della disciplina legale presta il fianco, in primo luogo, all’obiezione di come mai un istituto costituito per volontà di uno o di entrambi i coniugi (la legge prevede anche la costituzione ad opera di un terzo per testamento, ma tale forma di costituzione è di scarsa applicazione) per far fronte ai bisogni della famiglia, una volta originato, sfugga al potere di disposizione degli stessi costituenti e debba perdurare, in ipotesi fisiologica, fino alla morte degli stessi, ovvero fino al venir meno del matrimonio, senza possibilità alcuna di modifica o revoca e ciò malgrado la pacifica sussistenza nel nostro ordinamento del principio generale della revocabilità degli atti negoziali per mutuo consenso, della temporaneità degli atti limitativi del diritto di proprietà e del disfavore degli atti limitativi della responsabilità patrimoniale universale.

In particolare, in assenza di figli minori, non riesce ad individuarsi la ratio in forza della quale i coniugi possono vincolare determinati beni alle esigenze della famiglia ma, mutata la loro situazione personale od economica o anche semplicemente la loro determinazione, non possano esprimere una manifestazione di volontà differente. Si reputa pertanto non condivisibile la tesi che, in assenza di figli minori, limita l’autonomia privata dei coniugi in forza della previsione dell’articolo 171 c.c.

Ad analoga conclusione deve giungersi anche nel caso in cui siano presenti figli minori.

Si dirà, a sostegno della tesi contraria, che la limitazione all’autonomia privata dei coniugi sarebbe, in questo caso, necessitata dalla salvaguardia degli interessi dei minori facenti parte di quella “famiglia” a tutela della quale alcuni beni di proprietà dei coniugi sono stati

vincolati e sottoposti ai limiti di alienabilità e di aggredibilità da parte di alcuni creditori.

Ma il nostro ordinamento giuridico non impone, in linea generale, un controllo giudiziario sugli atti compiuti dai genitori aventi ad oggetto i beni personali o comuni, atti che pur possono avere dirompenti effetti sulla situazione economica della famiglia e sulla possibilità di soddisfazione dei bisogni dei minori. Gli articoli 144, 147 e 148 del codice civile imponendo ai genitori l’obbligo di mantenere istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, autorizzandoli a concordare l’indirizzo della vita familiare secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, lasciano liberi i genitori di decidere ciò che essi ritengono essere il meglio per la realizzazione dei bisogni della famiglia.

E se l’articolo 320 c.c. costringe i genitori a chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per compiere determinati atti di straordinaria amministrazione, ciò si rende necessario perché i beni dei cui atti dispositivi di parla e sui quali i genitori hanno la rappresentanza e l’amministrazione, non sono di proprietà dei genitori, ma sono beni di proprietà dei minori. Analogamente l’articolo 324 c.c., che conferisce ai genitori esercenti la potestà l’usufrutto dei beni dei figli, consente ai genitori di destinare al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli i frutti percepiti dai predetti beni senza controllo specifico da parte dell’autorità giudiziaria, con la possibilità, ma solo in caso di mala gestio, che il Tribunale per i Minorenni detti condizioni di amministrazione cui i genitori debbano attenersi, ovvero rimuova entrambi o uno solo dall’amministrazione stessa o infine li privi, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale come disposto dall’articolo 334 c.c.

Si consideri, inoltre, che eventuali atti arbitrari o fraudolenti o distrattivi posti in essere dai genitori in pregiudizio dei figli minori sui beni costituiti in fondo patrimoniale comportano responsabilità che potrà essere fatta valere sia dal coniuge eventualmente immune, sia dai figli divenuti maggiorenni, oppure ancora minorenni e rappresentati da un procuratore speciale nominato ai sensi dell’ultimo capoverso dell’articolo 320 c.c., ai sensi degli articoli 183 e 184 c.c., dettati in tema di amministrazione dei beni della comunione legale e richiamati dall’articolo 168 terzo comma (può essere escluso dall’amministrazione il coniuge che ha male amministrato, gli atti avente ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri compiuti senza il necessario consenso dell’altro e non convalidati sono annullabili, se gli atti riguardano beni mobili deve essere ricostruito il fondo patrimoniale nello stato in cui era prima del compimento dell’atto).

La dottrina più liberale, alla quale si aderisce, ha evidenziato l’articolo 171 c.c. non vuole derogare alle generali previsioni di cui all’articolo 163 c.c. e che quindi è possibile la modifica della convenzione matrimoniale che lo ha costituito, nel rispetto delle prescrizioni formali di cui alla norma citata. Secondo i sostenitori di tale interpretazione non appare facilmente giustificabile la differenza di disciplina tra le convenzioni matrimoniali, sempre modificabili, e il fondo patrimoniale, il cui atto costitutivo, quando i costituenti sono entrambi i coniugi, pur non originando un vero e proprio regime patrimoniale in sostituzione di quello legale, perché pone una condizione giuridica particolare solo su taluni beni determinati, ha natura di convenzione matrimoniale.

La Corte di Cassazione non ha mai avuto modo di pronunciarsi sull’argomento, mentre varie sono le pronunce dei Tribunali che si sono espressi a favore di entrambe le interpretazioni, mentre la dottrina sembra principalmente a favore della cessazione convenzionale del fondo.

Questo Tribunale ha già più volte sottolineato che l’articolo 171 cc riguarda esclusivamente le ipotesi di cessazione legale del fondo (decreto dell’8.4.2009 e del 23.6.2010) ritenendo ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi nelle stesse forme di cui all’art. 163 c.c. pur in presenza di figli minorenni.

All’atto pubblico di modifica o di risoluzione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi possono addivenire liberamente senza necessità di autorizzazione da parte della Riproduzione riservata

autorità giudiziaria, pur in presenza di figli minori. L’autorizzazione è richiesta dall’articolo 169 c.c. soltanto per la alienazione dei beni facenti parte del fondo ovvero per dare in pegno, ipotecare o comunque vincolare beni del fondo nei soli casi di necessità o utilità evidente. Alla revocabilità per mutuo consenso del fondo patrimoniale non può porsi un controllo giudiziario non previsto da alcuna norma di legge e del quale mancherebbero i parametri di valutazione e che si porrebbe in contrasto con quanto sopra esposto circa la salvaguardia della autonomia privata dei coniugi/genitori ( in senso conforme anche il TM di Venezia 7.2.2001 che ha sottolineato che per la convenzione di scioglimento del fondo patrimoniale è sufficiente l’atto pubblico notarile).

 P.Q.M.

Visti gli artt. 167 e seg. C.c. e 741 c.p.c. ;

DICHIARA

Non luogo a provvedere in ordine alla domanda avanzata da … e ….

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della sezione ix civile del tribunale il 6.3.2013.

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