Sentenze Tribunali

23 Aprile 2019

Tribunale di Ivrea, Sez. Civ., sentenza del 3 agosto 2016, n. 700

Tribunale di Ivrea, Sezione civile, sentenza del 3 agosto 2016, n. 700

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2014 promossa da;

Ca.Ri. (…), rappresentata e difesa giusta procura a margine dell’atto di citazione dagli avv.ti Pi.Ce. e Fr.Va., presso il cui studio è elettivamente domiciliata

ATTRICE contro

An.Ca. (…), rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Gi.Ra. e Ra.Or., presso il cui studio è elettivamente domiciliato

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

  • Allegazioni, domande ed eccezioni delle parti.

Ca.Ri. ha citato in giudizio An.Ca., allegando le seguenti circostanze:

– di essere proprietaria di immobile adibito a propria abitazione e di altro immobile locato a terzi, siti nel Comune di Rivara (TO) e confinanti con una villetta di proprietà e nella quale abita il convenuto;

– nei due anni antecedenti alla notifica dell’atto di citazione, An.Ca. ha posto in essere comportamenti qualificabili come atti emulativi, ai solo scopo di nuocere

all’attrice ed al figlio della stessa, Au.Gi., il quale abita nella casa della madre con la propria famiglia, composta da moglie e due figli di 11 e 8 anni. Tali atti sono costituiti da:

a) tenere appesi, lungo la recinzione, che divide la proprietà attorea da quella del convenuto, stracci luridi e maleodoranti, di cui alcuni intrisi di petrolio;

b) avviare e mantenere accese vetture durante la notte e nelle prime ore del mattino, provocando rumori e fumi;

c) cantilenare insulti ogni volta che i nipoti dell’attrice o i figli dell’inquilina, signora Do., o terzi amici e conoscenti, transitano nel cortile di proprietà attorea;

– i comportamenti sopra descritti hanno creato vari pregiudizi all’attrice:

x) recesso da parte della conduttrice Do. dal contratto di locazione in essere;

xi) impossibilità da parte della famiglia del figlio di Ca.Ri. ,di. godere pacificamente della proprietà, così che l’attrice (in futuro) non potrà godere della vicinanza di figlio e nipoti, avendo il figlio manifestato l’intenzione di lasciare l’immobile nell’ipotesi di mancata cessazione dei comportamenti sopraindicati. L’attrice, sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto la condanna del convenuto alla rimozione di quanto appeso alla recinzione esistente, alla cessazionedell’emissione di rumore ed odori e la condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro 20,000.

Si è costituito An.Ca., il quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie sulla base delle seguenti allegazioni in fatto:

– nella siepe di lauro, posta a circa 1 mt. dal confine tra l’immobile dell’attrice e quello del convenuto, in passato, hanno fatto il nido numerose famiglie di colombi, i quali hanno arrecato disturbo e problemi di igiene. Pertanto, dalla primavera 2012, il convenuto ha posizionato sulla siepe indumenti e pezze colorati, non intrisi di petrolio né in liquidi maleodoranti, al fine di allontanare i volatili. Nessuno ha mai chiesto di rimuovere tali oggetti;

– tale accorgimento ha dato gli effetti sperati e, oggi, i volatili non trovano più ricovero presso tale siepe. In ogni caso, indumenti e pezze sono stati rimossi dal convenuto, profondamente turbato a seguito di un’aggressione, a mano armata che gli ha procurato una ferita di arma da fuoco in data 1 marzo 2014;

– la famiglia del convenuto ricovera nel garage sotto l’abitazione solo un’autovettura (…), utilizzata per le normali necessità degli orari diurni e non tenuta accesa, se non per un tempo consono alle esigenze dell’utilizzo, senza particolare rumore o molestia;

– il convenuto nonha mai cantilenato insulti all’indirizzo dell’attrice o della famiglia di questa o di terzi;

– l’attrice abita stabilmente, da circa 10 anni, in Favria, borgata (…), nonostante abbia formalmente la residenza presso l’abitazione per cui è causa;

– il figlio dell’attrice e la famiglia di questi si sono trasferiti in altra abitazione dal marzo 2014.

An.Ca. ha, quindi, negato di aver posto in essere le condotte identificate nell’accensione prolungata di autoveicoli e nel cantilenare insulti ed ha, invece, ammesso l’apposizione degli indumenti sulla siepe di confine, giustificando tale comportamento con la funzione di spaventapasseri.

Parte ha convenuta, inoltre, ha sostenuto l’assenza di atti qualificabili come emulativi e, in ogni caso, di danni risarcibili. Sotto tale aspetto ha precisato che, innanzitutto, da un decennio l’attrice abita altrove rispetto ai luoghi per cui è causa e, quindi, che la mancata vicinanza con la famiglia del figlio trova causa in un comportamento della stessa antecedente e volontario rispetto alle condotte allegate in citazione. Inoltre, ha sostenuto che il recesso dal contratto di locazione da parte della conduttrice Do. non sia addebitabile a comportamenti del convenuto e che, comunque, Ca.Ri. avrebbe dovuto richiedere l’indennità di preavvisoalla conduttrice.

Successivamente, parte attrice ha dato atto che, in seguito alla notifica dell’atto di citazione, le condotte emulative sopraindicate sono cessate e, dunque, ha limitato la propria domanda alla condanna al risarcimento del danno.

2.Esame della domanda.

  • a) eccezione di incapacità dei testi Au.Gi. e Cl.Ba.

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di incapacità a testimoniare del teste figlio dell’attrice Au.Gi.

Parte convenuta ha sostenuto che egli sia portatore di interest che ne legittimerebbe l’intervento in causa in quanto, secondo le allegazioni attoree, è stato oggetto delle cantilene e, dunque, ha un interesse diretto in causa potendo intervenire ad adiuvandum per richiedere danni non patrimoniali in relazione alle asserite offese ricevute dal convenuto.

Secondo le statuizioni della Suprema Corte “L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tate interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo lacontroversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa” (Cass. civ. Sez. lavoro, 21/10/2015, n. 21418).

Nella fattispecie, Au.Gi., pur potendo avere un interesse di fatto nella controversia pendente tra la madre e An.Ca. e potendo astrattamente agire in diverso giudizio al fine di chiedere il risarcimento del danno, non è incapace di testimoniare avuto riguardo allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio, così come determinata dalla domanda attorea.

Per quanto esposto deve rigettarsi l’eccezione di incapacità a testimoniare di Au.Gi. Le medesime considerazioni valgono per l’eccezione di incapacità del teste Cl.Ba., moglie e socia del convenuto, sollevata da parte attrice. L’interesse alla decisione della controversia da parte della teste è di mero ho fatto e, pertanto, l’eccezione deve essere rigettata.

  • b) Accoglimento (parziale) della domanda.

La domanda trova accoglimento parziale per i motivi di seguito esposti. Occorre premettere alcuni princìpi di diritto in tema di atti emulativi.

Sulla base dell’art. 833 c.c. il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo se non quellodi nuocere o recare molestia ad altri. Per aversi un atto emulativo occorre il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per il proprietario, e di un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di nuocere o di recare molestie ad altri (Cass. 2005 n. 13732; cass. 2Ó01 n. 5421; Cass. 1999 n. 6949).

Con maggiore dettaglio, affinché sussista l’elemento oggettivo, il comportamento di emulazione deve essere caratterizzato dal fine unico di arrecare danno o molestia al vicino, in assenza di altra giustificazione di ordine economico e morale (Cass. 1986 n. 5066) e di utilità per il soggetto che lo compie, dovendosi altrimenti escludere il carattere emulativo dell’atto, anche nei casi in cui l’utilità sia di gran lunga minore della molestia o dei danno che si produca al vicino (Cass. n. 4777/1977). L’animus nocendi indica l’intenzione del proprietario di recare molestia ad altri. Infine, la norma prevede espressamente che, l’atto emulativo deve anche nuocere o arrecare molestie.

La giurisprudenza ha ricondotto alcuni atti alla categoria degli atti emulativi, per la ricorrenza del duplice requisito della intenzione di nuocere e della mancanza di utilità per chi lo compie: stendere il bucato ed r tappeti in modo da oscurare la finestra dell’appartamento sottostante, quando è possibileutilizzare altre posizioni o, comunque, stendere in modo da evitare l’oscuramento delle aperture sottostanti (cfr. Tribunale Genova 03.01.2006); installazione sul muro di recinzione del fabbricato comune di un contenitore avente aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi posto in direzione del balcone del vicino (Cass. n. 5421/2001).

  • 1 Apposizione di pezze maleodoranti sulla siepe al confine.

Passando all’analisi del caso di specie, risulta provata documentalmente (e non è stata contestata) l’apposizione di brandelli di indumenti annodati alla siepe posta ai confine tra la proprietà storia e quella del convenuto (cfr. docc. 3 e 4 di parte attrice). Deve rilevarsi che tali indumenti, dai documenti prodotti, appaiono rivolti verso il lato di proprietà di Ca.Ri. e che il teste Ra.Do. ha riferito che tali pezze erano sporche e puzzavano (cfr. verbale di udienza 13.04.2016). Anche Au.Gi. ha riferito che si trattava di stracci, mutande e maglie intrisi di oli, vernici puzzolenti tanto che in estate non si riusciva a stare in cortile.

Non appare verosimile la tesi sostenuta da parte convenuta, secondo cui tali indumenti sarebbero stati apposti per spaventare i colombi i quali nidificavano nella vegetazione: le pezze di stoffa non sono state poste componendo una forma umana a modi spaventapasseri e non pare credibile chetale distesa oggetti esser stata ammessa con questo scopo. Al riguardo, deve considerarsi che il documento prodotto sub 5 da parte attrice mostra che tali indumenti sono stati collocati anche su un’asta soprastante la siepe alcuni metri, posizione che contraddice l’asserzione secondo cui gli indumenti sarebbero stati apposti per spaventare o scacciare i colombi.

Sussiste, dunque, esercizio del diritto di proprietà da parte di An.Ca. privo di utilità per lo stesso e tale da integrare l’elemento oggettivo di cui all’art. 833 c.c., mancanza di utilità di tale condotta per il proprietario. Quanto ali’animus nocendi, occorre osservare quanto segue.

Le condotte allegate dall’attrice consistenti nella indirizzare cantilene nei confronti degli attori, della famiglia della conduttrice o, comunque, dei soggetti presenti nella proprietà attorea, pur non integrando gli estremi degli atti emulativi per quanto si dirà oltre, devono ritenersi provate e, unitamente alla posizione delle pezze (rivolte verso la proprietà Ri.), concorrono a far ritenere sussistente l’elemento soggettivo di cui all’art. 833 c.c.

Deve permettersi a riguardo che i testi hanno riferito che il convenuto cantilenava quando il figlio dell’attrice usciva e rientrava in casa, tacendo quando questi se ne andava (cfr. verbale di udienza13.04.2015 e 08.10.2015, testi Do.Ra., Au.Gi., Ha.Kr., la quale ha precisato che le cantilene quali “ciuccio, picio, bastardo, uomo di merda, puttaniere” venivano coniugate ai femminile quando erano rivolte alla teste). Il rivolgere le cantilene all’indirizzo del figlio dell’attrice e della moglie di questi, mostra che i comportamenti posti in essere dal convenuto, tra cui l’apposizione delle pezze che si considera in questa sede, non erano casuali ma aventi finalità di molestare i vicini. Che le cantilene fossero rivolte all’indirizzo del figlio dell’attrice o, comunque, dei soggetti ai soggetti presenti sulla proprietà attore è provato anche dalla documentazione audio – video prodotta sub 7 e 8 da parte attrice. Nelle riprese appare il convenuto che si rivolge al figlio dell’attrice a ripetendo le espressioni che sono state riferite anche dei testi. Occorre rilevare che tale documentazione audiovideo può essere liberamente apprezzata dal giudice, nonostante il generico disconoscimento effettuato da parte convenuta in quanto “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, ilquale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – , pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato dei tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ, Sez, lavoro, 28/01/2011, n. 2117). An.Ca., infatti, non ha allegato alcuna circostanza attestante la non. conformità tra quanto ripreso della documentazione audio video e non la realtà. In ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, occorre anche considerare che il teste Gi. ha riferito di aver chiesto più volte all’odierno convenuto di rimuovere le pezze e che questi ha iniziato a insultare, sputare e gridare (cfr. verbale di udienza dei 13.04.2015). La richiesta di eliminare le pezze è stata confermata anche da Na.Kr., moglie di Au.Gi., la quale ha precisato che in unaoccasione dopo avergli richiesto di togliere gli indumenti, An.Ca. riappese più (cfr. verbali di udienza 08.10.2015).

  • 2 Accensione di motori in orario notturno e cantilene/insulti.

Le condotte di accensione di motori in orario notturno e di indirizzo di cantiere e espressioni offensive, rivolte ai soggetti presenti sulla proprietà attorea, pur concorrendo a far ritenere sussistente l’elemento soggettivo degli atti emulativi in relazione alla posizione delle pezze e indumenti, non sono qualificabili quali atti emulativi dal punto di vista oggettivo. Gli atti emulativi, infatti, riguardano un abuso del diritto di proprietà e le citate condotte non appaiono collegate all’esercizio del diritto proprietario, cosicché non integrano gli estremi dell’elemento oggettivo di cui all’art. 833 c.c.

Dunque, non occorre soffermarsi nella valutazione sul raggiungimento o meno dell’onere della prova da parte attrice circa l’allegata condotta di accensione di motori in orari notturni da parte del convenuto, in quanto, comunque, inidonea ad integrare l’elemento oggettivo degli atti emulativi.

Per completezza, appare opportuno osservare che, anche qualora le condotte sopra indicate dovessero essere considerate ai fini dell’an risarcitorio, il quantum non varierebbe.

  • 3 Risarcimento deldanno.

Ritenuti sussistenti gli atti emulativi in relazione alla condotta di apposizione di pezze e indumenti maleodoranti appesi al confine con la proprietà attorea e rilevato che parte attrice non ha contestato che tali stoffe siano state rimosse in seguito alla notifica dell’atto di citazione, occorre valutare la domanda di risarcimento del danno. Ca.Ri. ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:

  • a) canoni che sarebbero stati incassati in esecuzione dei contratto di locazione con Do.Ra., il quale è stato stipulato il 01.06.2013 e avrebbe avuto durata minima di anni 4 + 4, per un totale di Euro 31.800,00;
  • b) danno derivante all’attrice dal non poter godere della vicinanza di figli e nipoti, i quali hanno manifestato l’intenzione di lasciare l’immobile.

In relazione alla prima delle indicate voci di danno, occorre chiarire che la proprietà dell’attrice appare composta da due immobili siti in Rivara (TO), l’uno identificato al Fg. (…) part. (…) e l’altro al Fg. (…) part. (…).

Il primo dei citati immobili era abitato dai figlio dell’attrice ed è stato, successivamente, locato a terzi nell’agosto 2014 (cfr. verbale di udienza 13.04.2015 – interpello di parte attrice e teste Nu.La.). Il secondo immobile era quello locato a Ra.Do., concontratto sottoscritto il 1/6/2013 e registrato il 18 giugno 2013, avente durata prevista della locazione di anni quattro a decorrere dal 1 giugno 2013 e canone mensile di Euro 330,00 (doc. 2 di parte attrice).

In relazione all’immobile locato a Ra.Do., è stata prodotta comunicazione di recesso della conduttrice datata 31/10/2013 (doc. 6 di parte attrice). Che il recesso sia stato determinato dal comportamento dell’odierno convenuto, è da ritenere provato sulla base del contenuto della dichiarazione di recesso e dalla testimonianza della conduttrice (verbale di udienza 13.04.2015).

La circostanza che (Immobile prima abitato dal figlio dell’attrice sia stato locato nel mese di agosto 2014 mostra che, quantomeno in seguito alla notifica dell’atto di citazione, momento in cui appaiono essere state rimosse le pezze e indumenti di cui sopra, è divenuto possibile concedere il locazione l’immobile citato stante la cessazione delle condotte emulative. Pertanto, parte convenuta dovrà essere condannata ai pagamento di canoni di locazione corrispondenti ai mesi da novembre 2013 a luglio 2014, per un totale di Euro 2.970,00 (9 mesi x 330,00 Euro).

Quanto alla seconda delle indicate voci di danno, parte convenuta ha contestato che attrice risiedesse effettivamente nei luoghi per cui è causa e Ca.Ri., con la prima memoria ex art. 183comma 6 c.p.c., ha confermato di abitare da alcuni anni in Favria. Non risiedendo l’attrice in tale immobile e potendosi recare in visita ai figlio ovunque egli risieda, non può configurarsi alcun danno da perdita del godimento della vicinanza di figli e nipoti.

  • Le spese del giudizio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di riferimento, sulla base dei decisum, sino ad Euro 5.200,00, valori medi, con maggiorazione della fase istruttoria stante l’elevato numero di testi):

– fase di studio Euro 405,00;

– fase introduttiva Euro 405,00;

– fase istruttoria – trattazione Euro 1.600,00; – fase decisoria Euro 810,00.

E dunque in totale Euro 3.220,00 per compensi, oltre Euro 251,97 per esborsi (Euro 207 per contributo unificato, Euro 27,00 per marca; Euro 17,97 per notifica atto di citazione) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna An.Ca. a pagare a Ca.Ri. Euro 2.970,00 oltre interessi legali;

condanna An.Ca. al rimborso delle spese processuali in favore di Ca.Ri., liquidandole in Euro 3.220,00 per compensi, oltre Euro 251,97 per esborsi, spesegenerali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ivrea il 27 luglio 2016. Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2016.

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