Sentenze Tribunali

23 Aprile 2019

Tribunale di Milano, Sez. Impresa, sentenza 23 marzo 2017 n. 3465

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 23 marzo 2017, n. 3465

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73331/2015 promossa da:
GIULIANO COLOMBO (C.F. CLMGLN49S02F205L), con il patrocinio dell’avv. POTOTSCHNIG PAOLO e dell’avv. COLOMBO GIORGIO (CLMGRG82T21A010Q) VIA DANTE, 7 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 7 20123 MILANO presso il difensore avv. POTOTSCHNIG PAOLO
ATTORE/I


contro
TECNO – PROGET S.R.L. contumace CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte costituita GIULIANO COLOMBO ha concluso come di seguito:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
– accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti del sig. Giuliano Colombo, della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci di Tecno-Proget S.r.l. in data 11 settembre 2015, per le ragioni esposte nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA,
– accertare e dichiarare l’illegittimità della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci di Tecno-Proget S.r.l. in data 11 settembre 2015, per le ragioni esposte nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi;
– conseguentemente, dichinare nulla o, comunque, annullare la deliberazione assunta dall’assemblea dei soci di Tecno-Proget S.r.l. in data 11 settembre 2015, e gli eventuali ulteriori atti che direttamente o indirettamente costituiscono l’esecuzione della deliberazione qui impugnata;
IN OGNI CASO,
– condannare Tecno-Proget S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del sig. Giuliano Colombo, delle competenze del presente giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
L’attore, vantando la titolarità di una partecipazione pari al 15% del capitale della società convenuta, agisce nel presente giudizio per ottenere, in principalità, una pronuncia di “inefficacia” nei propri confronti e in subordine di radicale nullità ovvero annullabilità della delibera assembleare 11.9.15 nella quale risulta disposto:
– “Che i Soci, proporzionalmente alle quote possedute, abbiano la parità di esposizione finanziaria, riproporzionamento da effettuarsi anche sui finanziamenti già effettuati dai soci Fulvio Sassi e Aurora Mandile”;
– “Che i Soci, proporzionalmente alle quote possedute, rilascino garanzia fidejussoria per l’importo del finanziamento verso gli istituti di credito, BCC di Lesmo, agenzia di Villasanta, e UBI Banca agenzia di Arcore”;
– “Che sia dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di quantificare l’esatto importo da esigere dai singoli Soci in base alla propria partecipazione sociale”;
– “Che sia dia sin d’ora per rato e valido l’operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione su quanto lo stesso svolgerà per giungere alla definizione di quanto sopra esposto” (cfr. doc. n. 27).
L’assemblea risulta svolta con la presenza e il voto favorevole di soci titolari di una partecipazione pari all’85% del capitale sociale e in assenza invece dell’odierno attore, espressamente indicato come assente.
A parere del Collegio deve reputarsi senz’altro fondata la domanda subordinata di declaratoria di nullità della delibera impugnata.
NB: la corrispondenza intercorsa con i soci-amministratori parrebbe confermare l’intento di costoro di vincolare l’attore agni impegni previsti dalla delibera.
A fondamento della domanda principale (di “inefficacia relativa”) avanzata l’attore, nel proprio atto di citazione, assume di avere acquistato una partecipazione pari al 15% del capitale della società in data 16.4.03 e che tuttavia l’organo amministrativo “non sembra abbia provveduto a iscrivere l’atto di trasferimento delle partecipazioni nel libro soci di TECNO-PROGET “, sottolineando altresì che le visure camerali della società non riportano l’indicazione del suo nominativo tra quello dei soci: di qui desume il mancato deposito presso il Registro delle Imprese dell’atto di trasferimento delle quote in suo favore con una rivendicata inopponibilità della qualità di socio (e quindi dei conseguenti obblighi oltre che diritti) ai sensi del comma 1° dell’art 2470 cc.
In questo caso, a prescindere da ogni valutazione in ordine al fondamento in diritto di tale costruzione, si deve rilevare come l’assunto di parte risulti infondato in fatto.
Infatti è ben vero che nelle visure camerali prodotte (v all. 1), quali espressamente aggiornate attraverso comunicazione delle risultanze del libro soci in data 31.3.09 ex art 16 comma 12 undecies l 2/09 non riportano il nominativo dell’odierno attore, ma il medesimo documento riporta espressamente a pag 20, con n protocollo 78697/03 l’avvenuta iscrizione in data 28.4.03 presso il Registro delle Imprese del
trasferimento di quote 16.4.03 con scrittura privata autenticata notaio Binocchi rep 30942/8203 esattamente corrispondente al documento di acquisto prodotto dall’attore con all 2.
Alla stregua di tale rilievo in fatto deve dunque reputarsi pienamente integrato il presupposto di opponibilità del trasferimento quote nei confronti della società previsto dall’art 2470 comma 1° cc – come del resto confermato dalle rituali convocazioni assembleari ricevute dall’attore in qualità di socio.
Vanno invece pienamente accolti i rilievi proposti in via subordinata dall’attore in tema di nullità della delibera approvata per “impossibilità giuridica” dell’oggetto delle determinazioni assunte, quali volte ad imporre ai soci una partecipazione paritaria alla copertura delle perdite e alla concessione di garanzie in favore della società in manifesta violazione del principio costitutivo delle società di capitali
di limitazione della responsabilità dei soci nella misura del capitale sottoscritto.
Per tali motivi va accolta la domanda di declaratoria di nullità della delibera impugnata, con conseguente condanna della convenuta soccombente alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall’attore, liquidate come da dispositivo – tenendo conto della mancata costituzione della parte soccombente e della obiettiva limitazione delle esigenze argomentative del caso concreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la nullità della delibera assembleare assunta dalla società convenuta in data 11.9.15;
condanna la convenuta TECNO-PROGET alla integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.036,00 per spese ed € 7.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. .
Milano, 23 marzo 2017
Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

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