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10 Febbraio 2020

La comunicazione 1/2020 della Consob in materia di società quotate.

  • La comunicazione 1/2020della Consob in materia di società quotate.

Oggetto: Chiarimenti in merito alle modifiche delle disposizioni di cui agli artt. 147-ter e 148 del D.lgs. 58/98 (TUF) in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate apportate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di Bilancio 2020”)


1. In data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, introdotti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. “Legge Golfo-Mosca”)[1], in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate[2].


I previgenti artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF richiedevano alle società con azioni quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio di riparto trovava applicazione per tre mandati consecutivi dall’entrata in vigore della predetta legge ovvero a decorrere dall’ammissione a quotazione successiva alla predetta entrata in vigore. Infine, allo scopo di rendere graduale l’applicazione della disciplina, era stabilito che per il primo rinnovo la quota da riservare al genere meno rappresentato fosse almeno pari a un quinto del numero complessivo dei componenti di ciascun organo sociale.


La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “almeno due quinti” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “sei mandati consecutivi”. Inoltre, limitatamente alle società neo-quotate, è previsto “per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni” che la percentuale da riservare al genere meno rappresentato sia pari ad “almeno un quinto” dei componenti.


2. Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 il criterio di riparto di “almeno due quinti” si applica “a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 1° gennaio 2020[3].


Pertanto, la nuova normativa troverà applicazione già a partire dai rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo nella prossima stagione assembleare del 2020.


3. Con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti e, in particolare, ai casi in cui il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi, si potrebbero creare incertezze interpretative nell’applicazione del nuovo criterio di attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato, in quanto dal punto di vista aritmetico è impossibile assicurare per entrambi i generi la presenza di almeno due quinti in organi così composti[4].

Al riguardo, si osserva come, per consentire l’attuazione della nuova normativa, non sia possibile ritenere che la stessa imponga indirettamente alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci effettivi[5], stante l’attuale disciplina societaria che riserva all’autonomia statutaria la determinazione del numero dei membri effettivi del collegio sindacale[6].

Ciò posto, si rappresenta che la Consob – nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare e tenuto conto dell’urgenza connessa all’applicazione delle nuove disposizioni già a partire dai prossimi rinnovi degli organi sociali – nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla disciplina in esame, considererà il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, dell’art. 144-undecies. 1 (“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)[7] inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la Consob riterrà che sia in linea con la nuova disciplina l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore. Resta fermo il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati da più di tre componenti.


IL PRESIDENTE
Paolo Savona




[1] In particolare i commi 302 e 303 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono rispettivamente quanto segue: “302. Il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: « 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico »”;

303. Il comma 1-bis dell’articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: « 1-bis. L’atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma »”.


[2] La descritta disciplina sostituisce e modifica quella contenuta nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (c.d. “Legge Fiscale”) – entrata in vigore il 25 dicembre 2019 – che aveva emendato gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, estendendo la durata del periodo di applicazione del criterio di riparto tra generi da tre mandati consecutivi a sei mandati consecutivi, ferma restando la quota riservata al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo per entrambi gli organi sociali.


[3] In particolare, con riguardo all’entrata in vigore della nuova disciplina, l’art. 1, comma 304, della legge di bilancio 2020 prevede che: “ Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall’articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni”.


[4] Infatti, in un collegio composto da tre sindaci effettivi, calcolando i due quinti si ottiene un risultato pari a 1,2, quindi – per rispettare la legge che richiede “almeno due quinti” del genere meno rappresentato – due sindaci dovrebbero, ad esempio, appartenere al genere femminile ma, in tal caso, il genere maschile risulterebbe quello meno rappresentato e richiederebbe, a sua volta, la presenza di due uomini: ciò comporterebbe una continua inversione del genere meno rappresentato con impossibilità di applicazione della nuova normativa.


[5] In tal senso si veda anche la Circolare di Assonime del 23 dicembre 2019, n. 33, avente ad oggetto “Prime osservazioni sulle nuove norme in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate”.


[6] In particolare, l’art. 148, comma 1, del TUF prevede che l’atto costitutivo delle società quotate stabilisca per il collegio sindacale un numero non inferiore a tre di membri effettivi e un numero non inferiore a due di membri supplenti. L’art. 2397 c.c. prevede che il collegio sindacale sia composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti. Al riguardo, si evidenzia che circa il 94% delle società attualmente quotate ha un collegio sindacale composto da tre membri effettivi.


[7] L’art. 144-undecies.1 (“Equilibrio tra generi”), comma 3, del Regolamento Emittenti prevede che: “Qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore”.

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