Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2012, n. 6116

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2012, n. 6116Notaio – Controversia instaurata con il cliente – Recupero dell’imposta di registro – Foro del consumatore – Inapplicabilità.MASSIMA: l’applicazione del Foro del consumatore non può essere giustificata in relazione a controversie che insorgano fra le parti di un contratto, una delle quali sia un consumatore, ma riguardo alle quali il contratto e le sue vicende non svolgano la funzione di fattispecie costitutiva, bensì soltanto quella di elementi di una fattispecie costitutiva più complessa, degradando, dunque, a tratti storici: in questi casi, infatti, la posizione di consumatore rimane nettamente sullo sfondo e non può giustificare l’applicazione del foro speciale, perché la vicenda ha un contenuto più ampio, riguardo al quale l’esigenza di tutela sottesa a detta applicazione non può essere giustificata.

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Ritenuto quanto segue:

1. Il notaio O.D. ha proposto istanza del regolamento di competenza contro S.P., N.B.P.P. e C.P. avverso l’ordinanza del 16 febbraio 2011, con la quale il Tribunale di Lodi ha declinato la propria competenza e dichiarato la competenza alternativa del Tribunale di Milano o del Tribunale di Vigevano sulla controversia di opposizione, proposta dagli intimati contro il decreto ingiuntivo ottenuto da esso ricorrente nei loro confronti per il pagamento di una somma, in forza di surrogazione ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 131 del 1986, a seguito di pagamento effettato per evitare l’iscrizione a ruolo in relazione ad un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipoteca e catastale relativamente ad un atto rogato dal notaio stesso fra i predetti intimati.
Di detta somma l’Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Lodi aveva chiesto il pagamento, con notifica di avviso di liquidazione, al notaio ed alle parti dell’atto rogato.
L’avviso aveva riguardato l’imposta dovuta per la cessione da parte di P.P. ai figli S. e C. ed alla moglie N.B. della quota di sua proprietà di un immobile in ragione di un terzo ciascuno. L’atto era stato rogato dal notaio come esente da qualsiasi imposta e tassa ai sensi dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987 ed il notaio aveva percepito solo l’onorario e non aveva chiesto il fondo spese. L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’esenzione dall’imposta per le quote acquistate dai figli, i quali messi al corrente dal notaio dell’avviso di liquidazione l’avevano impugnato vittoriosamente.
2. La declinatoria di competenza è stata fatta dal Tribunale in accoglimento dell’eccezione degli opponenti circa l’operatività a loro favore del foro del consumatore e non del foro speciale della sede del notaio, di cui all’art. 58 citato.
2.1. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. nel testo successivo alla l. n. 69 del 2009 è stato richiesto al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito si è fissata l’odierna adunanza e delle stesse e del relativo decreto di fissazione s’è fatta notificazioni agli avvocati delle parti.
4. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.
2. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero e considera che erroneamente il Tribunale abbia dato rilievo, in relazione alla controversia di opposizione all’ingiunzione, al foro del consumatore, di cui all’art. 33, lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005. Viceversa, tale foro è rilevante ed è stato ben dichiarato a proposito della domanda riconvenzionale svolta con la citazione in opposizione dagli intimati e di cui si dirà di seguito.
2.1. Queste le ragioni.
Il Tribunale si è limitato ad argomentare la soluzione prescelta osservando che la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio trarrebbe origine dal rapporto professionale intercorso fra il notaio qui ricorrente e gli intimati e, quindi, adducendo che, essendo la normativa di tutela del consumatore speciale e successiva rispetto a quella del d.P.R., essa avrebbe determinato il superamento di quella prevista dall’art. 58 dello stesso d.P.R.
Da una logica non dissimile sembrano giustificate le conclusioni del Pubblico Ministero.
2.2. Il Collegio ritiene, tuttavia, che l’introduzione dell’art. 33, comma 2, lett. u) non ha determinato alcuna abrogazione della norma dell’art. 58 del citato d.P.R. quante volte la posizione della parte, riguardo alla quale il notaio ha rogato Patto in riferimento al quale abbia poi dovuto eseguire il pagamento dell’imposta e, quindi, realizzato il presupposto per la surrogazione previsto dalla detta norma, sia considerabile, per la qualità rivestita dalla parte stessa, alla stregua di quella del consumatore ai sensi dell’art. 3, lett. a) del d.lgs. n, 206 del 2005 con specifico riferimento al rapporto di prestazione d’opera professionale in esecuzione del quale il notaio ha rogato l’atto.
Invero, gli estremi per una simile abrogazione parziale appaiono del tutto insussistenti, non bastando a giustificarla la circostanza che nell’ambito del rapporto di prestazione d’opera in esecuzione del quale il notaio roga alle parti stipulanti (o ad una di esse), sia da attribuire la qualità di consumatore per come definita dal citato art. 3, lettera a).
Invero, il foro di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), è un foro speciale di tutela del consumatore nell’ambito di un contratto da lui concluso con il professionista e, quindi, riguarda le controversie che traggano origine dal contratto. Poiché il contratto, quale fattispecie giuridicamente rilevante, nasce, viene eventualmente eseguito o male eseguito o non eseguito, e può venir meno per i vari fenomeni che ne possono determinare la cessazione, le controversie cui l’operare del foro del consumatore è riferibile riguardano le vicende relative a tali momenti della vita del contratto e quelle ad esse ricollegate. Si deve trattare, cioè di controversie riguardo alle quali una delle vicende relative alla vita del contratto svolga la funzione di fattispecie costitutiva della pretesa dedotta nella controversia. Così, ad esempio, se per effetto dell’esecuzione di un contratto sia stata eseguita una prestazione e se ne assuma il carattere indebito, poiché fatto costituito è l’adempimento del contratto, che si assume non dovuto, se la ripetizione viene esercitata dal consumatore è bene applicabile il foro previsto a suo favore.
L’applicazione di tale foro, viceversa, non può essere giustificata in relazione a controversie che insorgano fra le parti di un contratto, una delle quali sia un consumatore, ma riguardo alla quali il contratto e le sue vicende non svolgano la funzione di fattispecie costitutiva, bensì soltanto quella di elementi di una fattispecie costitutiva più complessa, degradando, dunque, a tratti storici che insieme ad altri e, naturalmente, sulla base di una qualificazione giuridica della vicenda discendente da una norma, siano considerati dall’ordinamento come determinativi dell’insorgenza della situazione giuridica dedotta nella controversia.
In questi casi, la posizione di consumatore che un soggetto poteva rivestire nel quadro del contratto o della vicenda di esso rimane nettamente sullo sfondo e non può giustificare l’applicazione del foro speciale, perché la vicenda ha un contenuto più ampio, riguardo al quale l’esigenza di tutela sottesa a detta applicazione non può essere giustificata.
2.3. Il caso della fattispecie prevista dall’art. 58 del d.P.R. n. 131 del 1986 rientra in questo ambito.
La norma, com’è noto, stabilisce che «I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l’imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell’Ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione»; e nel secondo comma stabilisce che «L’ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell’art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore».
Tra i soggetti di cui all’art. 10, lett. b) del d.P.R. fa riferimento la norma nel primo comma vi sono i notai riguardo agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati I notai sono, altresì, compresi fra i «pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto», cui allude l’art. 57 del d.P.R. nell’individuare i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
L’ambito di applicazione dell’art. 58 in relazione all’art. 57 e segnatamente l’essere limitato all’imposta principale e l’essere dovuto in relazione alla liquidazione di essa fatta dall’amministrazione (liquidazione che spetta ad essa e non al notaio) è stato già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 2644 del 1994, la quale ha anche individuato la ratio della surrogazione di cui all’art 58.
Coordinando le risultanze dell’art. 10 lett. b) e dell’art. 57, emerge che la fattispecie prevista dall’art. 58, per ciò che attiene alla surrogazione nelle ragioni dell’amministrazione finanziaria, quando riguarda il notaio, ha come fatti costitutivi: a) l’avere il notaio redatto, ricevuto o autenticato l’atto in relazione al quale si è verificato il presupposto di imposta; b) il pagamento da parte sua (o spontaneamente o per accertamento dell’amministrazione) dell’imposta dovuta o pretesa in relazione al detto atto a seguito della liquidazione.
La fonte del comportamento del notaio è direttamente la previsione della legge e non l’atto redatto, ricevuto o autenticato. Questo assume solo il valore di fatto storico determinativo del presupposto di imposta e giustificativo del pagamento, a seguito della liquidazione, da parte del notaio, quale obbligato ai sensi del citato art. 57.
Ancora più sullo sfondo resta il contratto di prestazione d’opera professionale in esecuzione del quale il notaio ha redatto, ricevuto o autenticato l’atto. Se, dunque, in relazione ad esso una parte rivesta la qualità di consumatore, la controversia che ai sensi dell’art. 58 il notaio introduce nei confronti di tale parte per far valere la pretesa in cui è dalla legge surrogato non è in alcun modo una controversia che riguarda una vicenda della vita del contratto di prestazione d’opera. Quest’ultima si è concretata nella prestazione d’opera spiegata dal notaio, nel suo risultato, cioè nell’atto, nell’esecuzione delle prestazioni delle parti di adempimento del corrispettivo dell’attività del notaio.
Si tratta, dunque, di controversia completamente estranea all’ambito di quelle per cui opera il foro del consumatore, il contratto di prestazione d’opera intervenuto fra la parte consumatrice ed il notaio assume, in definitiva, solo la funzione di occasione che, in concorso con altri fatti, determina la controversia di cui all’art. 58.
Per tale ragione si deve escludere che la sopravvenienza della norma dell’art. 33, comma 2, lett. u), e, quindi, l’introduzione del foro del consumatore abbia potuto determinare la conseguenza della parziale abrogazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 131 del 1986, quanto allo speciale foro riconosciuto a favore del soggetto d’imposta che abbia pagato ai sensi dell’art. 10, lettere b) e che debba esercitare la surrogazione, nell’ipotesi in cui, trattandosi del notaio che ha redatto, ricevuto o autenticato l’atto cui l’imposta si riferisce, nel rapporto di prestazione d’opera fra lui ed il cliente destinatario dell’esercizio della surroga, la posizione di quest’ultimo fosse stata qualificabile come quella del consumatore.
3. Va avvertito che nella specie la situazione, per le considerazioni sopra svolte, è del tutto diversa da quella del foro di cui, all’art. 637, secondo comma, c.p.c., riguardo al quale Cass. (ord.) n. 12685 del 2011 ha riconosciuto la sovrapposizione su di esso del foro del consumatore con riguardo a controversia direttamente inerente il rapporto di prestazione d’opera, qual è quella inerente il pagamento del corrispettivo di cui al n. 2 dell’art. 636 c.p.c.
4. E’ ancora da avvertire che ai fini della determinazione della competenza sulla controversia di opposizione al decreto ingiuntivo non può avere rilievo la circostanza che, come si riferisce nel ricorso e come conferma l’esame del contenuto dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, le parti qui intimate abbiano nella citazione in opposizione dedotto che il notaio aveva garantito che anche nei confronti della cessione in favore di C. e S.P. l’atto sarebbe stato esente da imposta ed abbiano chiesto, con sostanziale domanda riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità del notaio, la restituzione dell’onorario pagato, evidentemente nel presupposto che il notaio abbia male adempiuto il contratto di prestazione d’opera. Inoltre, gli intimati, nell’atto di opposizione formularono anche domanda di accertamento della mancata consegna della copia autentica dell’atto rogato e di condanna alla consegna.
Su queste domande riconvenzionali sussiste certamente l’applicabilità del foro del consumatore, in quanto esse traggono origine dal rapporto di prestazione d’opera.
Ora, nella specie sarebbe inimmaginabile uno spostamento della competenza su di esse in ragione della esistenza della competenza territoriale inderogabile secondo il foro del consumatore.
Ciò, per la ragione che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che la domanda riconvenzionale soggetta a competenza territoriale derogabile possa essere proposta davanti al giudice della causa principale, pur se non competente allo stesso modo (si vedano: Cass. n. 6103 del 1994; n. 7572 del 2000). Poiché nella specie gli intimati non si sono costituiti in questa sede e non hanno almeno invocato la conferma della declaratoria della competenza sulle riconvenzionali, trattandosi di foro del consumatore e, quindi, derogabile quando l’azione venga proposta dal consumatore. Il Collegio – pur essendo discutibile il riferito orientamento – non ritiene che nella specie occorra procedere alla discussione. L’atteggiamento degli intimati, infatti, di fronte alla richiesta di mantenimento della controversia nella sua interezza davanti al giudice adito, avrebbe richiesto la prospettazione della richiesta di conferma dello spostamento di competenza sulle riconvenzionali. Onde s’è verificata sul punto, data la particolare conformazione della inderogabilità del foro del consumatore, un’acquiescenza. Nel senso di doversi escludere l’interesse degli intimati a che solo le riconvenzionali, previa separazione dalla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, vengano rimesse a giudice del foro del consumatore. Evidentemente è preferibile che, se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo non si può spostare, abbia luogo su di esse il simultaneus processus. Non è possibile, pertanto, ritenere che la declinatoria di competenza sia giustificata solo sulle domande riconvenzionali.
4. Conclusivamente dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lodi.
Va concesso termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Tale termine, ancorché la comunicazione non sia dovuta agli intimati, decorrerà dalla sua verificazione anche per essi. Costoro, infatti, eventualmente consultando il fascicolo finché è presso questa Corte, potranno verificare quando la comunicazione alla parte istante si è perfezionata. Questa soluzione sembra preferibile all’altra (Cass. (ord.) n. 6823 del 2010, da ultimo) che farebbe decorrere il termine per la parte non costituita in cassazione dalla pubblicazione della decisione.
La novità della questione di diritto esaminata, che risulta per la prima volta prospettata a questa Corte, congiunta alla mancata resistenza all’istanza degli intimati, costituisce in questo giudizio di regolamento una grave ed eccezionale ragione per giustificare la compensazione delle spese relative ad esso.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Lodi. Compensa le spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

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