Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza 06 luglio 2022, n. 21427.
Contratto preliminare (1): ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza per violazione dell’obbligo di buona fede − che il contraente deve tenere durante la pendenza della condizione sospensiva apposta ad un contratto preliminare di vendita immobiliare − deve essere opportunamente valutato il comportamento imputabile alla parte che non si è attivata per consentire il verificarsi della condizione.
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