Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

Cass., Sez. VI, ordinanza 19 novembre 2012, n. 20254

Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza, 19 novembre 2012 (ud. 26 settembre 2012),  n. 20254

Cicala Pres. ed est.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

È stata depositata la seguente relazione:

“I contribuenti ricorrono avverso la sentenza 588/14/10 del 26 ottobre 2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello da essi proposto avverso la sentenza di primo grado; e per l’effetto confermava il carattere elusivo dell’operazione immobiliare posta in essere con la costituzione del Trust Armonia ed il successivo acquisto da parte della sig.ra C.G. di un immobile ad uso prima abitazione.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso deve essere accolto.

Il giudice di merito non contesta l’effettività delle operazioni giuridiche poste in essere dalla sig.ra C.G.; ma le qualifica — nel loro insieme — come elusive, cioè espressione di abuso di diritto.

La figura dell’abuso di diritto in materia tributaria richiede però il concorso di due fattori. Occorre, in primo luogo, che il contribuente abbia conseguito una positiva ricaduta fiscale dal suo operato.

Ma occorre anche che tale vantaggio fiscale costituisca la ragione determinante dell’operazione, cioè che non concorrano ragioni e giustificazioni economico- sociali di altra natura, o almeno che esse siano di minimo rilievo. Di guisa che si possa affermare che l’operazione è stata determinata da considerazioni fiscali.

Nel caso di specie, il giudice di merito non ha considerato questo secondo profilo, ancorché i contribuenti avessero dedotto un insieme di ragioni economiche e familiari che a loro dire giustificavano ampiamente la costituzione del trust e la intestazione ad esso di immobili di proprietà della sig.ra C.G.. Tali ragioni sono state adeguatamente riproposte in sede di contestazione ex art. 360, n. 5, della sentenza di secondo grado”.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore e quindi la sentenza della CTR Lazio deve essere cassata. Non essendo consentito a questa Corte procedere ad accertamenti in fatto, la controversia deve essere rinviata avanti ad altra sezione della medesima CTR che dovrà accertare se la costituzione del Trust Armonia rispondesse (anche) a ragioni economico sociali, o se invece non avesse l’esclusiva funzione di consentire un risparmio fiscale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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