Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza 19 giugno 2013, n. 15273

Cassazione Civile, Sezione VI – 19 giugno 2013, n. 15273 

 Notariato – Sanzioni disciplinari – Consiglio notarile cui appartiene il notaio incolpato – Partecipazione alla fase giurisdizionale del procedimento – Presupposti – Conseguenze – Applicazione nei suoi riguardi del regime delle spese processuali.

 Svolgimento del Processo

Su richiesta del presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari, veniva iniziato procedimento disciplinare nei confronti del notaio A.M.. La Commissione regionale di Disciplina della Liguria affermava la responsabilità disciplinare dell’incolpato. Questi proponeva reclamo alla Corte di appello di Genova, che, con sentenza depositata il 30.9.2011, annullava la decisione e condannava il consiglio notarile al pagamento delle spese processuali.

Il Consiglio notarile detto proponeva ricorso per cassazione relativamente al solo punto della condanna alle spese processuali ed ha anche presentato memoria.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c, nonché l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia per avere la sentenza impugnata ritenuto che il Consiglio notarile fosse parte soccombente, condannandolo alle spese processuali.

Ritiene il ricorrente che nella normativa vigente il Consiglio non è più parte necessaria come nel procedimento disciplinare nei confronti dei notai, antecedente alla riforma introdotta con d. lgs. n. 249/2006; che allo stato al presidente del Consiglio notarile è conferito solo un potere di iniziativa disciplinare, in alternativa ad altri soggetti; che il successivo procedimento nella fase amministrativa si svolge davanti alla CO.RE.DI, che è autonoma rispetto al consiglio notarile; che, conseguentemente, pur essendo stato il presente procedimento iniziato su richiesta del presidente del Consiglio dell’ordine dei distretti di Genova e Chiavari, questo non era parte nel procedimento giurisdizionale e non poteva essere condannato alle spese processuali.

2.1. Il motivo è infondato.

La L. 13 febbraio 1913, n. 89 nell’originaria formulazione attribuiva al Consiglio notarile di appartenenza i procedimenti disciplinari nei confronti dei notai.

Stante questa disciplina, nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai – tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che avesse applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l’applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi (ammenda, sospensione o destituzione) – il Consiglio dell’ordine cui apparteneva il notaio incolpato era, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, ed era quindi legittimato ad impugnare la relativa sentenza (Sez. U, Sent. n. 9328 del 26/06/2002).

2.2. Con il decreto legislativo 1.8.2006, n. 249 sono stati sostituiti, tra gli altri, anche gli artt. 153 e sgg. della l.n. 89/1913.

Attualmente l’iniziativa per l’apertura del procedimento disciplinare spetta al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio notarile ed al Capo dell’Archivio notarile territoriale (art. 153 vig.); la competenza a conoscere degli illeciti disciplinari commessi dai notai si appartiene alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina, presieduta da un magistrato.

In questa sede sono parti necessarie l’organo che ha proposto il procedimento ed il notaio.

Tuttavia possono intervenire, anche se non hanno richiesto l’apertura del procedimento, il P.M. ed il Presidente del Consiglio notarile, mentre eguale facoltà di intervento non è riconosciuta al Capo dell’Archivio notarile (art. 156 bis n. 5, L. n. 89/1913).

2.3. Nella fase giurisdizionale del procedimento (art. 158 e segg. L. n. 89/1913, nel testo modificato dagli artt. 45 e segg. d. lgs. n. 249/2006) sono parti necessarie, oltre ovviamente al notaio, anche la parte che già lo era nella fase amministrativa e cioè o il soggetto che aveva richiesto l’apertura del procedimento, ovvero i soggetti di cui all’art. 156 bis c. 5, L. n. 89/1913, i quali , pur non avendo richiesto tale apertura, fossero tuttavia intervenuti nel procedimento.

In ogni caso va osservato che in tale fase giurisdizionale, ove anche il P.M. non sia parte, per non avere iniziato il procedimento disciplinare né essere intervenuto nella fase amministrativa davanti alla CO.RE.DI., ha – tuttavia – un dovere di intervento a norma dell’art. 70, n. 1 c.p.c. e dell’art. 738 c.p.c.

2.4. Invece il Consiglio notarile, a cui appartiene il notaio incolpato, non necessariamente è parte nel fase giurisdizionale del procedimento disciplinare.

Anzitutto non lo è per le sole ragioni affermate sotto la precedente normativa, in quanto, non essendo il soggetto che ha emesso la sanzione disciplinare, non è portatore dell’interesse al mantenimento del provvedimento o all’esatta applicazione dello stesso.

Solo se il Consiglio notarile è stato parte davanti alla CO.RE.DI. (o perché il suo presidente ha richiesto l’apertura del procedimento o perché è intervenuto a norma dell’art. 156 bis c. 5), esso conserva tale posizione anche in sede giurisdizionale. In queste ipotesi, infatti, a norma dell’art. 158 L. n. 89/1913, come sostituito da art. 45 d. lgs. n. 249/2006, al Consiglio notarile va notificata la decisione della CO.RE.DI. ed in ogni caso ha la facoltà di impugnare la decisione in sede giurisdizionale.

2.5. A questo punto occorre effettuare due precisazioni.

Anzitutto, per quanto la norma (art. 153 lett. b, n. 89/1913) assegni il potere di iniziativa al presidente del Consiglio notarile, la posizione di parte è assunta dal Consiglio notarile, rappresentato dal detto presidente e non dallo stesso, sia pure nella carica (come adombra il ricorrente, sia pure problematicamente).

Ciò sia perché il presidente ha solo la funzione rappresentativa del Consiglio notarile che ha soggettività giuridica ed è in grado di stare in giudizio, mentre il presidente è solo un organo di tale soggetto giuridico , sia perché la volontà di iniziare o intervenire nel procedimento disciplinare è l’esercizio di un potere che si fonda su deliberazioni assunte dal consiglio notarile.

Ciò emerge con chiarezza dall’art. 155, c. 1, L. n. 89/1913, come sostituito, in cui appunto si dispone che il presidente della COREDI “dà immediato avviso dell’inizio del procedimento all’organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all’art. 153, comma 1, lett. b…”. Se il presidente del consiglio notarile si ponesse come soggetto distinto dal consiglio notarile del quale è solo organo rappresentativo, la richiesta da lui avanzata di procedimento disciplinare sarebbe sempre proveniente da soggetto diverso rispetto al consiglio notarile e, quindi, a quest’ultimo la COREDI dovrebbe sempre dare avviso del procedimento, anche allorché esso è iniziato per richiesta del presidente del Consiglio notarile stesso.

Ne consegue che, allorché il consiglio notarile (per il tramite del suo organo rappresentativo) ha iniziato il procedimento disciplinare ovvero è intervenuto nel fase amministrativa, nella successiva fase giurisdizionale è parte necessaria del procedimento.

2.6. La diversa opinione sostenuta dal ricorrente, secondo cui il solo fatto di esercitare il potere di iniziativa disciplinare non comporta che tale soggetto diventi parte nel procedimento disciplinare, porta alla situazione, incompatibile con la fase giurisdizionale-contenziosa, per cui, non essendo parte nel giudizio disciplinare il consiglio notarile, il cui presidente pure ha esercitato l’iniziativa disciplinare, e non essendo parte nello stesso il p.m., non avendo iniziato il procedimento (e quindi non essendo un p.m. – parte ex art. 69 c.p.c.), ma solo interveniente nella fase giurisdizionale (a norma dell’art. 70 c.p.c.), si ipotizzerebbe un giudizio con una sola parte (il notaio), oltre all’interveniente p.m..

3.1. Ne consegue che allorché il consiglio notarile è parte, ( nelle ipotesi suddette, cioè di iniziativa del procedimento disciplinare o di intervento nella fase amministrativa), il regime delle spese processuali nella successiva fase giurisdizionale è regolato dagli artt. 91- 92 c.p.c., che attengono a principi generali del procedimento giurisdizionale.

3.2. Tale regime non è invece applicabile al P.M. ( questione pure problematicamente prospettata dal ricorrente).

Infatti con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell’attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico (Cass. S.U. n. 5165/2004; Cass. n. 3824/2010).

3.3. Quindi, nella fattispecie, essendo stato il procedimento disciplinare iniziato nei confronti del Notaio M.A. su iniziativa del presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari, nel giudizio di reclamo avverso la decisione della COREDI davanti alla Corte di appello di Genova, parte necessaria era il detto consiglio Notarile, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.

Ne consegue che se il notaio è risultato assolto dall’incolpazione e quindi la pretesa sanzionatrice è stata rigettata, il soggetto che ha preso l’iniziativa disciplinare ed è stato quindi parte necessaria nel procedimento disciplinare di reclamo, è anche parte soccombente nello stesso e va sottoposto al regime delle spese processuali, nei termini suddetti.

3.4. Pertanto è corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto soccombente il Consiglio notarile, condannandolo alle spese processuali in favore del reclamante notaio. Nessuna statuizione va emessa relativamente alle spese di questo giudizio di cassazione non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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