Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza 18 febbraio 2014, n. 3753
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3753
Tributi – Registro – Agevolazioni prima casa – Assegnazione della casa familiare – Irrilevanza
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La sig.ra S.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 103 /28/11 del 9 giugno 2011, che rigettava l’appello della contribuente avverso avviso di liquidazione con cui l’Agenzia dichiarava la decadenza della Sig.ra S. dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.
2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio. E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso appare fondato.
L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa).
Il Collegio ha condiviso le conclusioni del relatore osservando come esse appaiano fondate anche in base alle osservazione formulate dalla stessa Agenzia delle Entrate nel sua circolare n. 27/E del 21 giugno 2012.
La controversia può essere decisa anche nel merito.
Le spese del giudizio di cassazione vengono poste a carico della soccombente; mente si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito condanna la Agenzia alle spese del presente grado che liquida in euro 1500 complessivi, oltre accessori di legge.