Corte di Cassazione

11 Giugno 2020

Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanze 5 Marzo 2020, n.ri 6157 e 6158.

Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanze 5 marzo 2020, n.ri 6157 e 6158. Atto di scissione: dovuta l’imposta di registro sul finanziamento infruttifero dei soci iscritto nelle passività ed enunciato nell’atto di scissione.


Sentenza Cassazione Civile n. 6157 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


sul ricorso 29133-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –


contro


T.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1529/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa …

Fatto


RITENUTO


che:

L’Agenzia de le entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013, notificata a T.M.L., in relazione alla enunciazione, contenuta nell’atto di scissione – di DL Auto srl a favore di Immobiliare 7 srl – di un finanziamento infruttifero dei soci iscritto nelle passività tra i debiti verso altri.

La CTR, premesso il quadro legislativo applicabile alla fattispecie, ha considerato l’operazione conferimento di cui alle delibere societarie poste alla base della passività iscritta in bilancio e richiamata nell’atto sottoposto a registrazione – non come finanziamento – come erroneamente denominato – bensì, privilegiando l’aspetto sostanziale su quello formale, come aumento di capitale, come tale esente da imposta di registro.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto


CONSIDERATO


che:

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione di legge, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e tariffa allegata e artt. 1362 e 2467 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, rispetto all’affermazione che il conferimento in denaro da parte del socio costituirebbe aumento di capitale, come tale esente da imposta di registro.


Il motivo è fondato.


Sebbene la qualificazione degli atti negoziali sia riservata al giudice di merito, è tuttavia indubbio che sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la CTR ha qualificato diversamente dalla sua intestazione l’atto di conferimento in denaro della socia, denominato “finanziamento” e ritenuto invece quale “aumento di capitale sociale”, come tale non soggetto a imposta di registro.

Tale conclusione contrasta con il TUR come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esenzione de l’imposta di registro per l’aumento di capitale sociale costituisce un’eccezione, valevole solo nel caso di aumento di capitale formalmente deliberato e funzionale al ripianamento di perdite (cfr. Cass. 6248/2004; 7126/2003; 3318/2004): caso non ricorrente nella attispecie.

Pertanto, anche a voler accettare la diversa qualificazione giuridica del versamento delle somme da parte della socia – che comunque avrebbe dovuto essere formalmente deliberato per essere considerato come aumento di capitale sociale – non ricorre nella fattispecie l’ipotesi di esenzione dall’imposta di registro, limitata al solo caso in cui il versamento è finalizzato al ripianamento di perdite.

Va, dunque, applicato il principio di cui a Cass. n. 6104/2019, secondo cui in tema di società a respensabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel qua e la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all’interro dell’ente.

Il ricorso va, pertanto, acconto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio legittimità.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.



Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


sul ricorso 29172-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –


contro


T.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1536/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa …

Fatto


RITENUTO


che:

L’Agenzia delle entrate ricorra per la cassazione della sentenza della CTR de, Lazio, n. 1536/9/2018, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013 notificata a T.L., in relazione alla enunciazione, contenuta nell’atto di scissione – di DL Auto srl a favore di Immobiliare Srl – di un finanziamento infruttifero dei soci iscritto nel e passività tra i debiti verso altri.

La CTR, premesso che trattasi come anche riconosciuto dall’Ufficio – di finanziamenti deliberati dal soci in misura proporzionale alle quote, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria di scissione, ha respinto l’appello dell’Ufficio, in applicazione dell’art. 22 TUR, comma 2.

Rileva la contraddizione in cui è incorso l’Ufficio, che ha riconosciuto trattasi di versamenti in conto capitale a fondo perduto senza iscrizione nel passivo di bilancio senza diritto alla restituzione.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto


CONSIDERATE


che:

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce nullità per carenza di motivazione (motivazione apparente) della sentenza impugnata, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla presunta contraddizione fra la tesi sostenuta dall’Ufficio e le direttive impartite dall’Amministrazione con la circolare n. 37 del 1986.


2. Il motivo è infondato.


3. La CTR individua nell’art. 22 TUIR il riferimento normativo applicabile alla fattispecie, richiamando il comma 2 (2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’Imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazionè). Ritiene che l’Ufficio abbia tratto le enunciazioni di cui alla norma citata dal verbale di assemblea straordinaria di scissione, che fa riferimento al finanziamento infruttifero dei soci, considerando la fattispecie rientrante nella previsione di cui all’art. 22 TUIR, comma 2. Peraltro la CTP, individua una contrari Dizione fra il comportamento dell’Ufficio (che ha qualificato le somme in questione quali versamenti a fondo perduto e la natura delle stesse somme quali finanziamenti destinati ad aumento di capitale sociale) rispetto alla circolare ministeriale. Tale motivazione integra il requisito della sufficienza, essendo idonea a chiarire il perso-so logico seguito e le ragioni del decisum, per cui il motivo va respinto.

4. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e tariffa allegata e artt. 1362 e 2467 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, rispetto all’affermazione che il conferimento in denaro da parte del socio costituirebbe aumento di capita e, come tale esente da imposta di registro.


5. Questo motivo è fondato.


Va premesso che l’art. 22 TUR contiene una normativa antievasiva/antielusiva, applicando l’imposta di registro a tutti i casi in cui il contribuente abbia omesso una registrazione (obbligatoria o meno) e successivamente abbia fatto valere (mediante enunciazione) le relative “disposizioni”, solitamente contrattuali, in altro atto registrato.

La giurisprudenza ha interpretato tali disposizioni nel senso che l’esenzione dell’imposta di registro per l’aumento di capitale sociale costituisce un’eccezione, valevole salo nel caso di aumento di capitale formalmente deliberato e funzionale al ripianamento di perdite (cfr. Cass. 6248/2004; 7126/2003; 3318/200.): caso non ricorrente nella fattispecie.

Pertanto, anche a voler accettare la diversa qualificazione giuridica del versamento delle somme da parte della socia – che comunque avrebbe dovuto essere formalmente deliberato per essere considerato come aumento di capitale sociale – non ricorre nella fattispecie l’ipotesi di esenzione dall’imposta di registro, limitata al solo caso in cui il versamento finalizzato al ripianamento di perdite.

La Corte, pertanto, rigetta ii primo motivo; accoglie il secondo e la sentenza cassata in relazione ad esso con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.


Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

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