Corte di Cassazione

19 Aprile 2019

Cass. Civ., sez. unite, sentenza 22 settembre 2017, n. 22082

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza del 22 settembre 2017, n. 22082

SENTENZA

sul ricorso 17294-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

  • ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

  • controricorrente –

avverso la sentenza n. 4475/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati (OMISSIS) per la societa’ ricorrente e (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI RILEVANTI

La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 4475/13, con cui la Corte d’appello di Napoli, riformando la pronuncia del Tribunale di Ariano Irpino, ha rigettato l’opposizione proposta contro un’ordinanza d’ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la sanzione, irrogata a detta societa’ quale obbligata in solido L. n. 689 del 1981, ex articolo b di Euro 5.605,00 per la violazione del Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 1 convertito in L. n. 197 del 1991. Cio’ in quanto la legale rappresentate della societa’ opponente, (OMISSIS), aveva effettuato transazioni finanziarie in contanti presso la (OMISSIS) (di seguito indicata anche con l’acronimo (OMISSIS)), soggetto intermediario non munito della abilitazione di cui all’articolo 4, comma 2 Decreto Legge cit.

La Corte d’appello disattendeva, tra l’altro, la tesi della societa’ opponente, la quale aveva eccepito che l’estinzione dell’illecito nei confronti della propria legale rappresentante, cui non era stata effettuata la contestazione nel termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 14, comma 2, comportava l’estinzione anche della sua obbligazione quale soggetto tenuto in solido.

Motivava, al riguardo, la Corte territoriale che l’ultimo comma di detto articolo prevede espressamente la non estensione all’obbligato solidale della causa estintiva dell’obbligazione valevole nei confronti dell’autore dell’infrazione; e che tale norma non si pone in contrasto con il principio di personalita’ della sanzione per l’illecito amministrativo, ricavabile dall’articolo 7 stessa legge, diverso essendo il caso della morte dell’autore del fatto da quello della decadenza del potere sanzionatorio nei suoi confronti per mancata notificazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 25354/16 la seconda sezione, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine all’interpretazione della L. n. 689 del 1981, articolo 6 e articolo 14, u.c., che investe i principi generali dell’illecito amministrativo, ha rimesso la relativa questione al Primo Presidente, che ha assegnato la causa a queste S.U.

Il Ministero ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  • Il ricorso e’ articolato in sei motivi.

Il primo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, articoli 6, 7 e 14 per avere la Corte d’appello escluso che la societa’ odierna ricorrente, coobbligata in via solidale, potesse beneficiare dell’estinzione per l’intervenuta decadenza ex articolo 14, u.c. legge cit., riconosciuta, in favore dell’autrice materiale dell’illecito amministrativo, nel medesimo provvedimento ingiuntivo opposto. Richiama a sostegno Cass. nn. 23871/11 e 3879/12, in base alle quali la responsabilita’ solidale della societa’ per gli illeciti amministrativi posti in essere dai suoi legali rappresentanti o dipendenti e’ prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore dell’infrazione.

  • Tale motivo solleva la questione rimessa a queste S.U., che sono chiamate a dirimere il contrasto di giurisprudenza formatosi sull’interpretazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c..

L’ordinanza interlocutoria n. 25354/16, premesso lo stato della questione in rapporto ai diversi contesti decisionali in cui questa e’ emersa (su cui v. meglio infra), prospetta la necessita’ d’un chiarimento sulla natura della responsabilita’ dell’obbligato solidale ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 6. Natura che nella giurisprudenza di questa S.C. e’ stata ora definita in termini di sussidiarieta’ o di accessorieta’-dipendenza; ora ricondotta alla figura dell’obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati (articolo 1298 c.c.), cioe’ dell’autore della violazione; ora considerata funzionale alla garanzia del pagamento della somma dovuta; ora connessa all’esigenza di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificarne l’autore. Altro chiarimento e’ chiesto sulla differenziazione degli effetti estintivi dell’obbligazione di pagamento, secondo che questa venga meno per la morte dell’obbligato principale o per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di lui; e sulla permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell’obbligato solidale, dell’azione di regresso nei confronti del trasgressore, che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell’illecito, o degli eredi di lui. Ed osservato che taluni orientamenti di questa Corte appaiono fondati piu’ su cio’ che non e’ scritto che su cio’ che e’ testuale nella L. n. 689 del 1981, articoli 6 e 14 detta ordinanza interlocutoria auspica, infine, un supplemento di riflessione “che rivaluti, per un verso, se il mancato riferimento agli eredi, nell’articolo 6, u.c. sia ostativo ad una interpretazione secondo cui costoro succedano (non nella sanzione ma) nella obbligazione di regresso verso l’obbligato solidale che abbia pagato; per altro verso, se, alla luce del principio della personalita’ della sanzione, la formulazione letterale dell’ultimo comma dell’articolo 14 non possa intendersi nel senso che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingua tanto per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto quanto per l’obbligato in solido con tale persona L. n. 689 del 1981, ex articolo 6mentre non si estingua per i coautori della violazione”.

2.1. – L’interpretazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., il quale dispone che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e’ stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ha dato luogo alla formazione di due distinti indirizzi sulla sorte dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, allorche’ si sia estinta quella a carico del trasgressore (e’ pacifico, invece, che l’estinzione dell’obbligazione di un responsabile in solido non produca pari effetti estintivi dell’obbligazione gravante sugli altri responsabili solidali: cfr. sentenze nn. 9830/00 e 9557/92).

Secondo un primo orientamento, espresso dalle sentenze nn. 23871/11 e 26387/08, dall’estinzione dell’obbligazione di colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa, deriva anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligo incombente sul primo dei due soggetti. Cio’ in virtu’ del rapporto di accessorieta’ e dipendenza della posizione dell’obbligato solidale rispetto a quella dell’autore materiale e principale della violazione, nei cui confronti il primo non avrebbe potuto esercitare il diritto di regresso previsto dallo stesso articolo 6, al comma 4, una volta estintasi nei confronti di lui l’obbligazione sanzionatoria per mancata notificazione.

Ad esito opposto e’ pervenuta, invece, la sentenza n. 4342/13 (non massimata), secondo cui l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria e’ limitato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., al soggetto nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica. “In altre parole”, soggiunge tale pronuncia, “l’obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale a un obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilita’ del condannato. Deve dunque riconoscersi l’autonomia della posizione dei due obbligati, in relazione alla quale non esiste un legame necessario tra le due obbligazioni per cui l’una puo’ sussistere anche se l’altra fosse estinta (Cass. S.U. 29.1.1994 n. 890)”.

A sua volta, la questione in esame incrocia il costante orientamento di questa Corte in base al quale il disposto della L. n. 689 del 1981, articolo 7 (“l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”) e quello dell’articolo 6, u.c. (per cui l’obbligato solidale che ha pagato “ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione”) sono espressione del principio di personalita’ che governa la responsabilita’ nell’illecito amministrativo, per cui la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilita’ agli eredi di lui dell’obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale. A tale ultimo riguardo, infatti, si afferma che ai sensi dell’articolo 6 cit. questi non e’ un obbligato sussidiario per le ipotesi di insolvibilita’ del condannato o di pratica difficolta’ di identificare l’autore della violazione – in quanto si tratta di obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati, senza alcun riparto nei rapporti interni, a norma dell’articolo 1298 c.c. – e neppure si puo’ configurare, a suo carico, una responsabilita’ diretta per culpa in eligendo o in vigilando. Nell’affrontare l’obiezione che fa leva sulla L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., detta giurisprudenza rileva la profonda distinzione tra la causa estintiva prevista dall’articolo 7 e quella indicata nell’articolo 14. Mentre, nella prima, la morte incide sull’illecito, facendolo venir meno a causa del carattere personale della responsabilita’ amministrativa disciplinata dalla legge n. 689/81, nella seconda l’illecito permane, venendo meno soltanto la possibilita’ per la P.A. di applicare la sanzione, a causa di un ostacolo procedimentale di essenziale rilievo (perche’ attinente all’esercizio del diritto di difesa) (cosi’, in particolare, la sentenza n. 2064/94, la quale tuttavia non coglie la contraddizione tra la propria precedente affermazione, per cui l’obbligazione solidale sarebbe di tipo dipendente ex articolo 1298 c.c., e la successiva conclusione raggiunta interpretando l’articolo 14, u.c., nel senso della permanenza della responsabilita’ del coobbligato solidale nonostante si sia estinta l’obbligazione del trasgressore; in senso conforme, v. le sentenze nn. 5717/11, 1193/08, 2501/00 e 3245/97).

La conseguenza (sempre secondo Cass. n. 2064/94) e’ che, a differenza del caso di morte del trasgressore, nell’ipotesi contemplata dall’articolo 14 cit., u.c. l’obbligato solidale che ha pagato la sanzione ha diritto di regresso per l’intero contro l’autore della violazione, il quale, ovviamente, potra’, nel relativo giudizio, sostenere la propria assenza di responsabilita’ in ordine alla violazione, determinando un accertamento giudiziale incidenter tamtum sul punto e con effetti solo nei rapporti interni (e non anche rispetto all’Amministrazione).

2.2. – Queste Sezioni Unite si sono occupate della solidarieta’ passiva nell’ambito dell’illecito amministrativo con la sentenza n. 890/94 (preceduta dalla n. 4405/91 della prima sezione civile), allorche’ hanno affermato che l’identificazione del trasgressore non e’ un requisito di legittimita’ dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, ancorche’ necessaria per esperire l’azione di regresso L. n. 689 del 1981, ex articolo 6 ovvero ai fini della prova della violazione nel giudizio di opposizione o della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarieta’, in relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato.

In tale occasione le S.U., riprendendo le motivazioni del parere del Consiglio di Stato n. 1523 del 1987, hanno precisato: a) che l’assoggettamento a sanzione dell’obbligato solidale (sia esso una persona fisica come l’imprenditore individuale o un soggetto collettivo) non presuppone necessariamente l’identificazione dell’autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce; b) che l’autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dalla L. n. 689del 1981, articolo 14, u.c.; c) che dunque non vi e’ un legame necessario tra le due obbligazioni, l’una potendo sussistere anche se l’altra si e’ estinta; d) che, pertanto, l’identificazione dell’autore del fatto puo’ assumere eventualmente carattere di necessita’ solo per finalita’ di ordine probatorio; e) che la previsione dell’azione di regresso di cui alla L. n. 689 del 1991, articolo 6, u.c. e’ autonoma rispetto alla responsabilita’ per la sanzione amministrativa e l’eventualita’ che ne sia impossibile l’esercizio non puo’ far venire meno l’obbligazione del debitore solidale.

Granitica, ne e’ scaturita la giurisprudenza successiva, la quale ha riaffermato che l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimita’ dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilita’ di quest’ultimo non e’ quella di far fronte a situazioni d’insolvenza del trasgressore, bensi’ quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l’obbligato solidale a norma L. n. 689 del 1981, articolo 6, comma 1, (v. sentenze nn. 145/15, 11643/10, 24573/06, 2780/04, 4725/04, 18389/03, 7909/02, 357/00, 19861988/97, 1979-1982/97, 1969-1977/97, 1960/97, 1402/97, 1114/97, 590-606/97, 558-573/97 e 172/97).

2.3. – Ne risulta – occasionato dalle diverse e interagenti questioni sul tappeto – un quadro giurisprudenziale composito nelle premesse d’ordine sistematico e nelle soluzioni fornite, che trova riscontro nelle discordanti opinioni di dottrina sulla L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c..

Secondo alcuni autori, infatti, detta norma si riferirebbe soltanto all’ipotesi di responsabilita’ correale o di mancata notificazione nei confronti del responsabile in solido; con la conseguenza che l’omessa contestazione o notificazione nei confronti dell’obbligato in via principale precluderebbe l’accertamento dell’illecito amministrativo anche nei confronti dell’obbligato solidale.

Altri motiva la soluzione opposta in considerazione del fatto che, diversamente, resterebbero non sanzionabili le violazioni commesse da un autore rimasto ignoto; e che l’obbligazione del responsabile solidale dipende non dalle sorti dell’obbligazione principale, ma dalla stessa commissione del fatto illecito.

In ogni caso, entrambe le posizioni avvertono come imprescindibile il coordinamento dell’articolo 14, u.c., con la L. n. 689 del 1981, articolo 6, u.c.. Ipotizzata la sopravvivenza dell’obbligazione del responsabile in solido, nonostante l’estinzione di quella gravante sull’autore dell’illecito per mancata contestazione e tardiva od omessa notificazione, l’azione di regresso e’ ritenuta autonoma, fondata su di un normale rapporto di diritto privato e, dunque, esperibile nonostante il trasgressore resti liberato verso la P.A. Viceversa, nell’ambito della tesi che considera di natura dipendente l’obbligazione del responsabile solidale, assunta l’impossibilita’ del regresso per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale, se ne trae argomento per concludere che anche il responsabile in solido debba restare esentato dal pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione.

2.4. – Regresso per l’intero ed estinzione dell’obbligazione del responsabile non destinatario di tempestiva notificazione – scilicet, l’articolo 6, u.c., e della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., – costituiscono, pertanto, le due polarita’ (come tali dotate di cariche opposte) entro cui operano le alternative ricostruzioni sistematiche.

La prima muove dall’inquadramento del regresso, in quanto previsto per l’intero, nell’ambito della previsione dell’inciso finale dell’articolo 1298 c.c., comma 1 che istituisce il nesso tra le due obbligazioni, principaliter e in via solidale, in chiave di accessorieta’ – dipendenza. Cosi’ allineata, la solidarieta’ di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 6 al di la’ della ratio sottesa all’individuazione normativa delle categorie dei responsabili solidali, esprime soltanto il rafforzamento del credito dell’amministrazione sanzionante in un’ottica di pura garanzia. Benche’ innestata in un ambito pubblicistico mirato alla sanzione, e dunque a finalita’ di tipo afflittivo, la solidarieta’ nell’illecito amministrativo opera, secondo tale impostazione, in senso dichiaratamente e interamente privatistico attraverso il diritto di regresso. Ne deriva di necessita’ la perdita di tale garanzia ove l’obbligazione del responsabile dell’illecito si sia estinta ai sensi dell’articolo 14, ultimo comma, detta legge, essendo quella del responsabile solidale ex articolo 6 un’obbligazione dipendente, benche’ non assistita ne’ da clausola di sussidiarieta’ ne’ da beneficio di escussione. Ulteriore corollario, la possibilita’ per l’obbligato principaliter evocato in regresso di far valere contro il solvens responsabile in solido l’eccezione di estinzione della propria obbligazione, in base alla piana applicazione dell’articolo 1203 c.c., n. 3 (sul regresso ex articolo 1299 c.c. quale fattispecie di surrogazione legale, con la conseguenza che al condebitore che ha pagato il debito comune sono opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarieta’, ma anche quelle opponibili al creditore, relativamente a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione, cfr. Cass. nn. 7217/09, 4507/01, 1818/81, 1744/72 e 1952/71).

La seconda opzione procede in senso inverso. L’espressa limitazione dell’effetto estintivo dell’obbligazione al solo soggetto nei cui confronti sia mancata la notifica tempestiva, e’ indice di una duplicita’ e dunque di un’autonomia di livelli: pubblicistico nel rapporto tra obbligato principaliter, obbligato in via solidale e P.A.; privatistico in quello intercedente tra i primi due nel caso di avvenuto pagamento da parte dell’obbligato solidale. Nel quale ultimo rapporto interno permane, intatto, il diritto di regresso per l’intero del solvens, a nulla rilevando, proprio in virtu’ di detta autonomia, la circostanza che l’obbligato in via principale sia esente da responsabilita’ verso l’Amministrazione. L’estinzione dell’obbligazione di quest’ultimo resta cosi’ vanificata quoad effectum, ma solo dal punto di vista economico e in linea eventuale, sempre che il regresso stesso non sia obbligatorio per legge.

2.4.1. – Meno sostenibile (e in effetti non riscontrata ne’ in dottrina ne’ nella giurisprudenza di questa Corte) l’ipotesi terza e mediana, in base alla quale pur restando in vita l’obbligazione verso la P.A. del responsabile solidale nonostante l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’autore dell’illecito amministrativo, il primo perderebbe l’azione di regresso verso il secondo.

Vi si oppongono diverse considerazioni. In linea generale, rispetto alla solidarieta’ passiva il regresso costituisce (secondo la migliore e piu’ recente dottrina) un profilo fondante e non gia’ un accessorio della disciplina, e dunque non pare possibile prescinderne.

Intuitive ragioni di equita’ interpretativa, poi, escludono che il diritto di agire in regresso possa venir meno per un mero accidente – la mancata o intempestiva notificazione al trasgressore – per di piu’ ascrivibile alla condotta della stessa P.A. creditrice. Ne’ ipotizzare un regime di eccezione per il caso di colpa di quest’ultima o almeno una piu’ limitata exceptio doli generalis varrebbe a ricomporre il sistema. Dipendendo da tali (pur ragionevoli) correttivi pretori, questo ne risulterebbe eccessivamente in debito per potersi imporre quale soluzione auto-verificabile. Non senza osservare che il meccanismo di accertamento della responsabilita’ del coobbligato solidale ne risulterebbe appesantito, aprendosi alla possibilita’ di defatiganti questioni preliminari sull’adeguatezza del comportamento degli uffici pubblici.

Ancora, una cosa e’ la concreta efficacia del regresso, omogenea alla solidarieta’ quale tecnica di deviazione del rischio d’insolvenza, altra ne e’ l’esclusione de iure per fatto non imputabile all’obbligato solidale. Allocategli le conseguenze dell’illecito amministrativo senza possibilita’ di rivalsa interna, questi verrebbe ad essere parificato all’obbligato in via principale; ma a differenza di lui non avrebbe la possibilita’ di provare l’assenza di (una propria) colpa, restando tenuto alle piu’ gravose condizioni di cui ai primi tre commi della L. n. 689 del 1981, articolo 6. Il che esporrebbe una siffatta ricostruzione a fondati dubbi di legittimita’ costituzionale sotto il profilo dell’articolo 3 Cost.

Ne’ varrebbe replicare che anche l’obbligato in solido puo’ confutare l’esistenza dell’illecito sotto ogni profilo, oggettivo e soggettivo. Non altrimenti bilanciata sul piano sostanziale mediante l’attribuzione del regresso per l’intero, la minore vicinanza alla prova del responsabile in solido rispetto all’autore dell’illecito segnalerebbe una recessione di difesa, anch’essa di dubbiaIgitti%Ita’ in base all’articolo 24 Cost.

Inoltre, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 12, comma 1 (codice delle assicurazioni private), vietando le assicurazioni che abbiano ad oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative, suggerisce che neppure all’Amministrazione sia dato dirottarne irretrattabilmente e in maniera potestativa il peso economico.

Infine, nessuna delle (pur diverse) premesse sistemiche delle tesi sopra richiamate sarebbe compatibile con soluzioni terze, che ammettessero come possibile la responsabilita’ in solido deprivata della valvola del regresso. Infatti, l’obbligazione solidale dipendente presuppone, inalienabile, il regresso per l’intero; e per contro, l’autonomia dei due livelli di rapporto sterilizza la propagazione effettuale dell’uno (P.A./responsabile in via principale) all’altro (responsabile solidale/autore dell’illecito), e dunque l’estinzione del primo rapporto, operante a livello pubblicistico, non sarebbe argomento spendibile per dimostrare l’estinzione (anche) del secondo, rilevante a livello privatistico.

  • Questi essendo i termini essenziali del contrasto, la conferma dell’indirizzo seguito dalle S.U. del 1994 procede attraverso alcune puntualizzazioni in chiave sistematica.

In quell’occasione le S.U., chiamate a risolvere la questione della permanenza o non della responsabilita’ solidale nel caso in cui l’autore dell’illecito amministrativo fosse rimasto ignoto, istituirono un nesso tra l’autonomia delle due obbligazioni (in via principale e in via solidale) e la conclusione affermativa. Nesso che, pero’, a ben vedere e’ tutt’altro che coessenziale alla soluzione raggiunta, ove si consideri che anche nell’illecito di diritto civile la solidarieta’ non richiede affatto che tutti gli obbligati siano noti (cfr. in motivazione Cass. n. 3630/04). Conclusione, questa, del tutto pacifica che a sua volta non richiede di aderire alla tesi per cui l’obbligazione solidale consta di una pluralita’ di rapporti obbligatori individuali. Il che suggerisce di non postulare, ma di verificare ed eventualmente fondare altrimenti la ridetta autonomia.

L’affermazione piu’ durevole di S.U. n. 890/94, da allora in poi riprodotta costantemente nella giurisprudenza delle sezioni semplici, e’ che la ratio della responsabilita’ solidale L. n. 689 del 1981, articolo 6 non e’ quella di far fronte a situazioni d’insolvenza dell’autore della trasgressione, bensi’ di evitare che l’illecito resti impunito. Detta asserzione, la quale attrae la responsabilita’ in solido L. n. 689 del 1981, ex articolo 6 verso un orizzonte di tipo punitivo-repressivo che fa premio sulla pura esigenza di garanzia, e’ in se’ esatta perche’ segna la distanza con le omologhe previsioni degli articoli 196 e 197 c.p. (o della L. n. 4 del 1929, articoli 9 e 10), che contemplano un’obbligazione sostitutiva solo “in caso di insolvibilita’ del condannato”; ma la sua enunciazione, o meglio quanto ordinariamente se ne e’ dedotto, si presta ad un possibile equivoco.

Dall’articolo 1293 c.c., in base al quale la solidarieta’ passiva non e’ esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita’ diverse, si desume anche l’ovvia proposizione reciproca per cui l’assenza di modalita’ distinte, a sua volta, non esclude la solidarieta’. E allora affermare che la previsione dell’articolo 6 cit. non mira a rimediare all’insolvenza del responsabile principale, non vuol dire ancora nulla sulla possibilita’ di declinare al singolare o al plurale il rapporto obbligatorio dei vari soggetti responsabili, e di trarre conclusioni sul tema in oggetto.

Piuttosto, e’ vero che la solidarieta’ ex articolo 6 cit. opera per facilitare la riscossione a prescindere dall’effettiva insolvenza dell’obbligato principale, e che la P.A. ha il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e piu’ facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. Ragion per cui deve escludersi che la L. n. 689 del 1981, articolo 18, comma 2, imponga di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali.

Detto principio e’ ben espresso da Cass. nn. 4342/13, 4688/09, 23783/04 e 1144/98, in base alle quali il vincolo intercorrente tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui e’ prevista la responsabilita’ solidale consente all’autorita’ amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro, ferma restando la necessita’ che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, cosi’ da essere in grado di far pervenire alla P.A. ogni possibile deduzione difensiva.

Coerente a cio’ e’ quanto chiarito da Cass. nn. 7884/11, 16661/07 e 10798/98, secondo cui il vincolo che intercede, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 6, comma 3, tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui e’ prevista la responsabilita’ solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l’Amministrazione se ne avvalga in concreto (irrogando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale. A quest’ultimo, pertanto, non e’ riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al coobbligato solidale. Infatti, l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria e’ limitato al soggetto nei cui confronti non e’ stata eseguita la notifica (L. n. 689del 1981, articolo 14, u.c.).

Altrettanto consequenziale e del tutto pacifico e’ che legittimato ad opporsi all’ordinanza d’ingiunzione sia il solo soggetto contro cui e’ emesso il provvedimento. Cosi’, e’ stato affermato che il conducente del veicolo col quale sia stata commessa l’infrazione al codice della strada non e’ legittimato ad opporsi all’ingiunzione emessa soltanto a carico del proprietario del mezzo, responsabile in solido della violazione, trovando, in questo caso, la legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Cass. nn. 18474/05 e 6549/93; in senso analogo, in materia di sanzione irrogata dall’allora Ministero del Tesoro su proposta della Consob, Cass. nn. 5139/07 e 23783/04; v. ancora, in altre materie, Cass. nn. 17617/11, 14098/06, 10681/06, 19284/05, 11763/04, 13283/03, 12240/03, 15830/02, 16154/01, 14635/01, 13588/01, 3543/98, 2816/98, 1910/98, 12515/97, 7718/97, 5833/97, 6573/96 e 1318/92).

Ma – il punto e’ da precisare – l’autonomia delle posizioni dei soggetti a vario titolo responsabili non vuol dire che la stessa P.A. non debba procedere nei confronti di tutti, come si desume inequivocabilmente dai primi due commi dello stesso articolo 14 sulla contestazione immediata o sulla notificazione, che devono avvenire nei confronti dei trasgressori e dei coobbligati solidali; il che conferma il generale principio di obbligatorieta’ dell’azione contro tutti i responsabili (direttamente desumibile, a sua volta, dai principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione e doverosita’ della funzione pubblica).

Se dunque la P.A. deve procedere congiuntamente entro il termine di decadenza di cui all’articolo 14, comma 2, contro tutti i soggetti obbligati che le siano noti, ma poi puo’ sanzionare isolatamente entro il termine di prescrizione fissato dall’articolo 28 solo alcuni di loro a sua libera scelta, vuol dire che il rapporto sanzionatorio non e’ unitario (nel senso di inscindibile), ma e’ declinabile al plurale come in ogni caso di solidarieta’ (e in tal senso depongono, del resto, i precedenti di S.U. n. 20935/09 e nn. 18075/04, 5833/97, 6573/96 e 1318/92, che escludono ogni ipotesi di litisconsorzio necessario; contra la sola n. 415/98).

  • Sebbene coessenziale al funzionamento di tale responsabilita’ in solido, il regresso per l’intero previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 6, u.c., non appare elemento sufficiente a inclinare verso una ricostruzione dell’obbligo, gravante sui responsabili solidali, in chiave di accessorieta’ – dipendenza rispetto all’obbligazione del trasgressore.

La responsabilita’ solidale in tema di illecito amministrativo e’ tutt’altro che nuova nell’ordinamento. Quella della persona rivestita di autorita’ o incaricata della direzione o della vigilanza nonche’ delle persone giuridiche private per le violazioni commesse dal rappresentante, dall’amministratore o dal dipendente era gia’ contemplata dalla L. n. 4 del 1929, articolo 12 (sulla repressione delle violazioni finanziarie) e della L. n. 706 del 1975, articolo 3, comma 2, (sul sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l’ammenda); cosi’ la responsabilita’ del proprietario del veicolo era prevista dagli articoli 3, primo comma, sia della L. n. 317 del 1967, articolo 3, comma 1 (recante modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), sia della L. n. 706 del 1975 (riferendosi, quest’ultima, al piu’ generico concetto di “cosa che servi’ o fu destinata a commettere la violazione”). Ed ulteriori ipotesi di solidarieta’ erano e sono previste, poi, in materia tributaria e dal codice della strada.

Cio’ che in passato restava non disciplinato era il regresso per l’intero, su cui tali precedenti, pur senza minimamente escluderlo, nulla disponevano.

La non parziarieta’ dell’obbligazione nel rapporto interno fra il trasgressore e il corresponsabile solidale, rapporto che sorge se ed in quanto quest’ultimo abbia pagato la somma dovuta a titolo di sanzione, non basta a ricondurre la fattispecie all’inciso finale dell’articolo 1298 c.c., comma 1, e ad innescare la relativa deduzione sillogistica sulla natura dipendente di tale solidarieta’. Infatti, l’obbligazione ex articolo 6 non e’ contratta nell’interesse dell’autore della violazione o di qualsivoglia altro consorte (come avviene nelle ipotesi di garanzia fideiussoria, generalmente richiamata nel commentare dell’articolo 1298 c.c., comma 1, ultimo inciso garanzia che sebbene negoziata con il creditore e’ pur sempre funzionale all’interesse del debitore principale, che diversamente non potrebbe accedere al credito). Tale obbligazione, invece, e’ prevista ex lege nel solo ed esclusivo interesse della P.A. creditrice, al duplice scopo di agevolare la riscossione della somma dovuta e di evitare che l’illecito resti impunito (interessi, questi ultimi, che evidentemente non sono riferibili al trasgressore).

Il regresso per l’intero, dunque, nell’assolvere la sua funzione di allocare definitivamente il peso economico della sanzione sull’autore del fatto illecito, e di definire cosi’ gli effetti delle due responsabilita’, quella in via principale e quella in via solidale, nulla predica sulla natura, dipendente o autonoma, dell’obbligazione solidale’ nel rapporto o’ esterno con l’Amministrazione.

Pressoche’ nullo, poi, e’ l’apporto derivante dai casi di obbligatorieta’ del regresso.

Gia’ previsto nel settore bancario e in quello dell’intermediazione finanziaria, rispettivamente, dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 145, comma 10, e Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 195, comma 9, l’obbligatorieta’ delregresso e’ stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 72 del 2015, articolo 1, comma 53, lettera n). Essa permane, tuttavia, in base allo stesso Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 196, comma 4, per le violazioni commesse dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; sicche’, in definitiva, si e’ in presenza di una disciplina troppo discontinua, disorganica e dipendente dall’interferenza di altri fattori (la tutela dei soci o dei risparmiatori) per offrirsi a considerazioni di carattere generale.

Se ne deve concludere che, quantunque stabilito per l’intero e coessenziale alla tenuta stessa del sistema, il regresso operi ad un livello esclusivamente privatistico di riequilibrio interno, che non comunicando con quello di rilevanza pubblicistica concernente il rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione e tutti i suoi debitori per effetto della violazione commessa, non autorizza illazioni sulla natura dipendente o autonoma della solidarieta’ di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 6.

Non senza osservare, benche’ l’argomento non possa certo accreditarsi come decisivo, che la L. n. 689 del 1981 (cosi’ come le L. n. 317 del 1967 e L. n. 706 del 1975) non qualifica l’obbligazione di pagamento della sanzione come obbligazione di “carattere civile”, al contrario di quanto invece stabilivano la L. n. 4 del 1929, articolo 3, cpv., e articolo 5, comma 3. E dunque almeno cio’ e’ lecito chiosare – nulla si frappone alla possibilita’ di valorizzare all’interno’ delrapporto’ obbligatorio con l’Amministrazione aspetti propriamente pubblicistici.

4.1 – A differenza di quanto si e’ appena visto per la L. n. 689 del 1981, articolo 6, u.c., l’articolo 14, u.c. stessa legge trova perfetta corrispondenza testuale nei precedenti della L. n. 317 del 1967, articolo 7, comma 3, e della L. n. 706 del 1975, articolo 6, comma 3. Applicando il criterio interpretativo c.d. del legislatore consapevole (id est, la clausola generale esclusiva), la lettera di tale (iterata) disposizione dovrebbe intendersi nel senso di escludere l’effetto estintivo per tutti i soggetti coobbligati, in via principale o solidale, nei cui confronti la notificazione sia invece avvenuta nel termine di legge.

Vi sarebbe, a ben vedere, un’isolata previsione legislativa di pari significato nel Decreto Legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di recente modificato dal Decreto Legislativo n. 90 del 2017. L’articolo 65, comma 10, come appena sostituito, stabilisce che, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 58 e 63 medesimo decreto, la responsabilita’ solidale di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 6 sussiste anche quando l’autore della violazione non e’ univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e’ piu’ perseguibile ai sensi della legge medesima. Tuttavia tale disposizione non vale per le sanzioni previste per i restanti illeciti contemplati dallo stesso D.Lgs., per cui appare arduo attribuirvi una portata generale e un’efficacia risolutiva. Salvo osservare che l’ipotesi di un’interpretazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., nel senso della permanenza dell’obbligazione di garanzia, trova, se non una conferma, almeno una sponda legislativa.

4.1.1. – Inappagante il solo dato letterale delle norme in materia, e’ dunque ancor piu’ necessario ricercare l’orizzonte di senso entro cui opera il sistema.

Una prima, pur ovvia considerazione, e’ che l’individuazione delle categorie di soggetti responsabili in solido non e’ neutra, ma esprime un giudizio legislativo di disvalore operato nell’area intermedia tra correalita’ ed estraneita’ al fatto. Similmente a quanto avviene nell’ambito della responsabilita’ civile c.d. aggravata, anche in quella in esame e’ la relazione con la res adoperata o col soggetto danneggiante a fondare l’attribuzione della responsabilita’ solidale. Assistita dal regresso per l’intero, quest’ultima assicura, ad un tempo, che la repressione sia agevolata e che i relativi effetti economici ricadano in via definitiva sull’autore del fatto.

Eppure e’ innegabile che lo strumento dell’obbligazione solidale, per quanto di risalente e consolidata applicazione in materia, appaia prima facie spurio all’interno di un sistema sanzionatorio basato sul principio di personalita’. Sistema che comunque opera in maniera dissonante rispetto alle regole civilistiche dell’articolo 1292 c.c. e ss. e articolo 2055c.c. sulla solidarieta’ passiva, sol che si consideri che tra piu’ autori del medesimo illecito amministrativo non vi e’ neppure rapporto interno, sia perche’ ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione, sia perche’ il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri (cfr. Cass. nn. 2088/00 e 18365/06).

La previsione di soggetti obbligati in solido ma non in via succedanea costituisce una scelta intermedia tra correalita’ e mera garanzia. Tant’e’ che – e’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – conseguenze precipuamente sanzionatorie, come il fermo amministrativo e la confisca, permangono a carico definitivo non del trasgressore, ma dell’obbligato solidale proprietario della res servita o destinata a commettere la violazione (cfr. per un caso di confisca a danno dell’obbligato solidale la sentenza n. 17398/08; v. anche la n. 7666/97, che pure afferma espressamente che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma della L. n. 689 del 1981, articolo 6). Segno che anche l’obbligato in solido puo’ soggiacere ad una propria, ancorche’ accessoria, sanzione, pur essendo altri l’autore dell’illecito amministrativo. Un’ottica, quest’ultima, che sia pure in larga approssimazione potrebbe definirsi “plurisanzionatoria”.

Inoltre, in tutte le ipotesi previste dai primi tre commi della L. n. 689 del 1981, articolo 6 fra il trasgressore e la persona fisica o giuridica con lui obbligata in solido intercorre un nesso che puo’ essere piu’ o meno stretto, coinvolgere rapporti di lavoro o assetti societari ed essere tale, comunque, da rendere il momento sanzionatorio parimenti (anche se non ugualmente) afflittivo per tutti i coobbligati a prescindere dall’an e dal quo modo del regresso. Che per plurime ed ottime ragioni puo’ anche mancare del tutto (salvo le ipotesi residuali di regresso obbligatorio).

L’effettiva collocazione finale del peso economico della sanzione dipende da variabili che l’ordinamento non puo’ ne’ ha interesse di regola a controllare nel concreto. Cio’ che, invece, esso ha interesse a mantenere ferma e’ la possibilita’ del regresso, senza la quale lo strumento della solidarieta’ risulterebbe insanabilmente alterato nei suoi stessi presupposti.

Oltre e piu’ che rafforzare il credito in funzione recuperatoria della somma dovuta dall’autore del fatto, il meccanismo della solidarieta’, dunque, mostra oggettivamente di- irrobustire la capacita’ reattiva e afflittiva del sistema sanzionatorio, si’ da amplificarne l’efficacia deterrente (cfr. le sentenze nn. 3879/12 e 12264/07, le quali, pur affermando che la responsabilita’ solidale per gli illeciti commessi dai legali rappresentanti o dipendenti delle societa’ e’ prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, ammettono che essa risponda anche alla finalita’ di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui).

Attraverso forme estese di responsabilita’ aggravata (fino al limite estremo della responsabilita’ oggettiva prevista dall’articolo 6, comma 3), il sistema mira a dissuadere quelle condotte (in vigilando o in eligendo) che possano agevolare la violazione delle norme amministrative. Il principio di personalita’ non ne risulta ne’ contraddetto ne’ attenuato, ma certamente ricondotto alla sua reale e naturale funzione garantistica, che non esclude la visione dell’illecito come fatto di rilevanza sociale piuttosto che quale mero episodio della vita del singolo.

Conclusione, quest’ultima, che appare coerente alle linee evolutive del piu’ generale settore della responsabilita’, che ormai ammette forme di incidenza diretta anche sugli enti collettivi (si pensi alla responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001).

Se dunque all’interno del sistema dell’illecito amministrativo la solidarieta’ non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche e soprattutto uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, l’obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria indubbia autonomia; e non dipendendo da quella principale, non si estingue con questa.

Ne deriva un’interpretazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., del tutto coerente alla sua lettera, che limita l’effetto estintivo alla sola obbligazione del soggetto nei cui confronti sia stata omessa la notificazione tempestiva. E si conferma la tesi che distingue tra loro, rendendoli non comunicanti, i due livelli di operativita’ del rapporto, quello pubblicistico necessario tra l’Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso l’azione di regresso si trasferisce l’aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore. Con la conseguenza che il regresso a favore del solvens gia’ obbligato solidalmente, non inquadrandosi nello schema della surrogazione legale ex articolo 1203 c.c., n. 3, ma derivando da un’espressa norma coessenziale alla tenuta del sistema della responsabilita’ amministrativa, opera al riparo dall’eccezione di estinzione per mancata notifica nel termine di legge, rilevante solo nel primo dei suddetti rapporti.

  • Tale soluzione, che esclude l’ipotesi d’una solidarieta’ di tipo dipendente e lascia in vita il regresso nonostante l’estinzione dell’obbligazione del responsabile in via principale, non costituisce una dissimmetria rispetto all’indirizzo costante seguito da questa Corte per il caso, solo apparentemente simile, della morte del trasgressore avvenuta prima del pagamento della sanzione.

Nel nostro ordinamento l’illecito amministrativo nasce e si struttura nella sua autonomia mediante successive leggi di depenalizzazione di omologhe fattispecie di reato. La norma della L. n. 689 del 1981, articolo 7 in base alla quale l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, era presente tal quale nei rispettivi articoli 4 delle L. n. 317 del 1967 e L. n. 706 del 1975, e si coordina oggi con il principio della natura personale della responsabilita’ amministrativa (L. n. 689 del 1981, articolo 3, comma 1), al pari e a somiglianza di quella penale (articolo 27 cost., comma 1). Ed e’ stata poi richiamata nei rispettivi articoli 23, comma 1, dei Decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 1987 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, in materia valutaria.

Da cio’ la giurisprudenza di questa Corte ha tratto che tale principio si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non e’ prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all’ambito del diritto punitivo, accentuandone quindi – la stretta inerenza alla persona del trasgressore (cosi’ la sentenza n. 10823/96; conformi, le nn. 7515/96 e 12853/97).

Dunque, la morte dell’autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell’interesse dello Stato ad accertare la responsabilita’ stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Cio’ che in tal caso si estingue e’ lo stesso illecito, al pari dell’estinzione del reato prevista dall’articolo 150 c.p. nell’ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno l’intero apparato “plurisanzionatorio” di cui si e’ appena detto, ormai privo della sua primigenia e fondativa giustificazione.

Ma al di la’ del distinguo appena proposto tra estinzione dell’illecito ed estinzione del relativo trattamento sanzionatorio (che pure potrebbe legittimamente criticarsi per il fatto che sia l’articolo 7, sia l’articolo 14, u.c., della L. n. 689 del 1981parlano solo e allo stesso modo della “obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione”), il venir meno anche della responsabilita’ solidale nel caso di morte del trasgressore deriva ineluttabilmente dalla circostanza che, comunque, il regresso non potrebbe piu’ essere esercitato. Ammetterne la conservazione verso gli eredi contraddirebbe l’esplicita esclusione dell’obbligazione di pagamento dal fenomeno successorio, non ipotizzabile a corrente alternata e a seconda della persona del creditore (e tenuto ulteriormente conto del fatto che il regresso, come si e’ innanzi detto, riguarda l’aspetto privatistico della sequenza obbligatoria generata dalla commissione dell’illecito).

Ben diverso, invece, e’ il caso in cui la morte dell’autore del fatto non preceda ma segua temporalmente il pagamento della sanzione da parte del coobbligato solidale. In tal caso, al momento dell’apertura della successione si e’ gia’ estinta l’obbligazione verso la P.A., con il che la stessa applicabilita’ della L. n. 689 del 1981, articolo 7 non e’ piu’ revocabile in ipotesi; ed e’ gia’ entrata a far parte del patrimonio ereditario del trasgressore la soggezione di lui al potere di regressodel solvens. E dunque piu’ nulla si frappone al fenomeno successorio.

  • Sulla base di quanto fin qui considerato si enuncia il seguente principio di diritto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1: “all’interno del sistema dell’illecito amministrativo la solidarieta’ prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 6non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l’obbligazione del corresponsabile solidale e’ autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della L. n. 689 del1981, articolo 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione; con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero, ai sensi del citato articolo 6, u.c. verso l’autore della violazione, il quale non puo’ eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto che e’ invece di sola rilevanza privatistica l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione”.
  • Il secondo motivo del ricorso denuncia l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra la parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla prova delle violazioni, non avendo la Corte territoriale considerato che non sono stati acquisiti agli atti i libri sociali e i registri informatici, e che la prima nota di cassa, su cui si fonda il verbale della polizia tributaria, non costituisce scrittura obbligatoria e non contiene la prova della violazione contestata.
  • Il motivo e’ infondato.

Ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, costituisce motivo di ricorso per cassazione l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Tale riformulazione della norma, com’e’ noto, e’ stata interpretata da queste S.U. nel senso: a) che l’omesso esame deve avere ad oggetto un “fatto storico”, non un punto o una questione; e b) che il sindacato di legittimita’ sulla motivazione e’ ridotto al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che e’ denunciabile incassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. sentenza n. 8053/14).

Sempre queste S.U. hanno poi ulteriormente precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cosi’, in motivazione, la sentenza n. 19881/14).

Ne consegue che in sede di legittimita’ non e’ data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) la possibilita’ di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non gia’ un “fatto storico”, ma la stessa attivita’ di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete.

8.1. – Nello specifico, costituisce una mera torsione verbale qualificare come “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, la mancata considerazione di cio’, che “agli atti del giudizio non risulta acquisita la documentazione invocata (libri sociali, registri cartacei e archivio informatico), bensi’ il solo pvc. della GDF (presupposto dell’ordinanza ingiunzione), che pero’ attinge i dati a base dei rilievi dalla sola “documentazione in copia fotostatica allegata al presente p.v.” (…) e, pertanto, fa in via esclusiva riferimento (…) agli estratti “Prima nota cassa”” (cosi’, a pag. 7 del ricorso). Si tratta, ad evidenza, di una critica mossa proprio e solo alla valutazione della prova del fatto storico, decisivo e discusso, dell’avvenuto trasferimento di denaro contante tramite la (OMISSIS); sicche’ non e’ stato omesso alcun esame del fatto, ma quest’ultimo e’ stato semplicemente apprezzato in maniera opposta alle aspettative della parte odierna ricorrente.

  • Il terzo mezzo espone la violazione del Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 1, comma 1, articolo 4, commi 1 e 2, e articolo 6, commi 1 e 4-bis, in relazione al disposto di cui all’articolo 106 Testo Unico Bancario. Si sostiene che la (OMISSIS) rientrava tra i soggetti potenzialmente abilitati ad effettuare le operazioni oggetto di contestazione, in quanto (1) svolgente in prevalenza attivita’ di concessione di finanziamenti e (2) iscritta nell’apposito elenco tenuto dal(l’allora) Ministero del Tesoro ai sensi dell’articolo 6, comma 1 detta legge.
  • Anche tale motivo non ha pregio.

Ai sensi del Decreto Legge n. 143 del 1991, convertito in L. n. 197 del 1991, applicabile alla fattispecie ratione temporis, le operazioni di trasferimento di denaro contante possono essere effettuate unicamente dai soggetti abilitati ex lege ai sensi dell’articolo 4, comma 1 stesso D.L., ovvero per effetto di un apposito provvedimento amministrativo dell'(allora) Ministro del Tesoro, ricorrendo, in quest’ultimo caso i requisiti indicati nel comma 2 detto articolo.

Il fatto che l’articolo 6, comma 1 detto Decreto Legge preveda che l’esercizio in via prevalente di una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 2, sia riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi, il quale da’ comunicazione dell’iscrizione alla Banca d’Italia e alla CONSOB; e che lo stesso articolo 6 consenta agli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l’attivita’ alla data di entrata in vigore del decreto di continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, non elide, contrariamente a quanto opina parte ricorrente, la necessita’ del provvedimento di abilitazione. Al contrario, l’inserzione del soggetto nell’elenco degli intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi e’ condizione necessaria per l’abilitazione alle operazione di trasferimento di denaro contante, come del resto dimostra la lettera dell’articolo 6, comma 1 che tale attivita’ riserva, e non gia’ attribuisce, agli intermediari iscritti nel ridetto elenco.

  • Con il quarto motivo si allega l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile, per l’oggettiva difficolta’ d’interpretazione delle disposizioni anzidette. Parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale abbia inquadrato la corrispondente censura d’appello nell’ambito dell’esimente della L. n. 689del 1981, articolo 3 cpv. mentre la societa’ ricorrente aveva evidenziato che l’errore incolpevole investiva non gia’ il divieto, ma il fatto storico che la (OMISSIS) possedesse la qualifica di soggetto intermediario abilitato.
  • Strettamente connesso il quinto mezzo, che ripropone la medesima doglianza sotto il profilo della nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente.
  • Entrambi i suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

In primo luogo va rilevato che l’errore sul divieto rientra nella L. n. 689 del 1981, articolo 3, comma 1 ed e’ di regola irrilevante, mentre l’errore sul fatto e’ disciplinato dal comma 2 medesimo articolo, ed ha efficacia scriminante se non dipende da colpa. Pertanto, la censura, li’ dove lamenta che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente attratto sotto l’articolo 3, cpv. legge cit. l’errore riguardante “il fatto storico del possesso da parte della (OMISSIS) della qualifica di intermediario abilitato” (v. pag. 17 del ricorso), mostra di essere formulata in maniera non giuridicamente consequenziale.

Cio’ a parte, e’ decisivo osservare che la sentenza impugnata, pur richiamando espressamente solo l’articolo 3, comma 1 legge cit., ha in realta’ esaminato diffusamente anche l’asserito errore sul fatto, escludendolo sulla base di molteplici considerazioni (v. pagg. 15-16 della sentenza impugnata), tutt’altro che apparenti (la societa’ ingiunta non si era neppure posta il problema di verificare se la (OMISSIS) fosse in possesso dell’abilitazione per le operazioni di trasferimento di denaro contante, perche’ piu’ semplicemente ne ignorava l’illiceita’; era poco probabile che detta societa’ conoscesse la nota dell’Ufficio italiano cambi, peraltro giudicata non rilevante a tal fine, da cui la stessa societa’ aveva infondatamente dedotto la sussistenza dell’abilitazione; le indagini penali e il successivo decreto di archiviazione avevano riguardato altro, ossia il reato di attivita’ bancaria abusiva; non vi era stata una vera e propria prassi della (OMISSIS) tale da ingenerare l’errore, che ad ogni modo non era ne’ incolpevole ne’ inevitabile per la sola asserita usualita’ della condotta vietata; del pari dubbio che la societa’ sapesse di una precedente ispezione della Banca d’Italia presso la CAM e del suo esito, e in ogni caso tale ispezione era del tutto irrilevante perche’ anteriore di circa sette anni rispetto a quella da cui erano scaturite le contestazioni oggetto di causa).

Per il resto, sui generali limiti del controllo di legittimita’ ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, si ripropongono valide e intatte le osservazioni svolte supra al paragrafo 8.

14 – Il sesto motivo, infine, censura in base all’articolo 360 c.p.c., n. 5 la statuizione di rigetto del motivo d’appello incidentale con cui l’odierna ricorrente aveva chiesto ridursi la sanzione irrogata. Cio’ in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la sanzione irrogata corrisponde al 5% dell’importo complessivo delle operazioni contestate.

  • La censura e’ manifestamente infondata, atteso che la Corte territoriale ha espressamente esaminato il suddetto motivo d’impugnazione incidentale e l’ha respinto proprio osservando che, a fronte di una sanzione edittale massima pari al 40% del valore della transazione, la percentuale del 5% applicata in concreto era proporzionale ed equa, tenuto conto anche della gravita’ soggettiva della violazione.
  • In conclusione il ricorso va respinto.
  • Applicato ratione temporis (il giudizio e’ iniziato nel 2010) il testo dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dal contrasto di giurisprudenza sull’interpretazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
  • Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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