Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 4 aprile 2014, n. 8036
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 4 APRILE 2014, N. 8036
Svolgimento del processo
Nell’ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Savona nei confronti di V.E. , notaio in Savona, in relazione ai reati di riciclaggio e ad altri connessi, veniva disposta a carico del suddetto professionista la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione, successivamente revocata.
A seguito della comunicazione di tali provvedimenti al Consiglio Notarile Distrettuale di Savona, detto organo, avendo ritenuto che nel corso delle indagini svolte in sede penale era emersa una organizzazione del lavoro da parte del notaio incompatibile con il disposto dell’art. 47 secondo comma L. N. in quanto caratterizzata da un amplissimo ricorso alla delega a favore dei suoi numerosi collaboratori con conseguente elusione del carattere personale della prestazione professionale, deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del V. per la violazione della norma sopra menzionata.
La COREDI della Liguria con decisione del 31-7-2012, ritenuto che il modello organizzativo dello studio notarile V. fosse contrassegnato da una completa spersonalizzazione delle diverse fasi del lavoro da svolgere, tutte affidate al numeroso personale collaborante con il notaio, sì da ridurre la lettura finale dell’atto alle parti e la sua sottoscrizione ad una semplice asseverazione di una attività espletata in precedenza, in modo autonomo ed esclusivo, dai detti collaboratori, ritenuto il professionista responsabile della violazione di cui all’art. 47 secondo comma L. N. (in essa assorbita la pur contestata violazione degli artt. 36 e 37 dei Principi di Deontologia Professionale), lo condannava alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi ai sensi dell’art. 138 secondo comma L N.
A seguito di reclamo da parte del V. cui resisteva il Consiglio Notarile Distrettuale di Savona introducendo un reclamo incidentale la Corte di Appello di Genova con ordinanza del 3-4-2013 ha accolto il reclamo del notaio suddetto ed ha compensato interamente tra le parti le spese di lite.
Per la cassazione di tale ordinanza il Consiglio Notarile Distrettuale di Savona ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui il V. ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi ed un ricorso incidentale basato su di un unico motivo cui il ricorrente principale ha resistito a sua volta con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Motivi della decisione
Deve anzitutto essere esaminato il ricorso incidentale, ancorché condizionato, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, quando la parte interamente vittoriosa nel merito abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione ad essa sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d’ufficio, la Corte di Cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, dal momento che l’interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza, e che le regole processuali sull’ordine logico delle questioni da definire – applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141 primo comma disp. att. c.p.c.) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (sentenza 23-5-2001 n. 212).
Con il primo motivo il V. , deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 153-156 bis e 158 quinquies c.p.c., evidenzia che, attesa l’assoluta genericità dell’atto di contestazione iniziale, soltanto nel successivo atto del 5-7-2012 il Consiglio Notarile suddetto aveva individuato l’addebito principale consistente nella violazione del dovere di indagare la volontà delle parti; pertanto la scarna formulazione dell’addebito nell’atto introduttivo non aveva consentito all’esponente di comprendere con certezza l’ambito delle contestazioni; inoltre non erano state indicate esattamente le sanzioni da applicare, ed infine anche la totale assenza di attività istruttoria ed il deposito successivo del verbale di interrogatorio reso dal notaio davanti al GIP costituivano palesi violazioni del diritto di difesa.
La censura è infondata.
L’ordinanza impugnata ha escluso la violazione di qualsiasi diritto di difesa del notaio V. ; al riguardo ha rilevato il rispetto dell’art. 153 terzo comma L. N., posto che nel decreto di assegnazione del procedimento disciplinare, notificato all’incolpato il 18-5-2012, erano stati riportati sia i fatti che avevano dato origine all’incolpazione, sia gli addebiti, sia le norme violate, con possibilità quindi per il notaio di difendersi dall’addebito mossogli; la successiva memoria del 4-7-2012 del Consiglio Notarile aveva, più che altro, natura illustrativa del precedente addebito; quanto al successivo deposito del verbale di interrogatorio reso dallo stesso notaio davanti al GIP, esso non aveva comportato alcuna menomazione del diritto di difesa, trattandosi di atto ovviamente conosciuto dall’incolpato e del quale egli avrebbe potuto disporre legittimamente fin dal suo deposito nella cancelleria del giudice penale.
Tale convincimento è corretto, posto nell’atto di avviso del procedimento disciplinare promosso nei confronti del notaio V. risultano essere stati chiaramente enucleati i fatti posti a base degli addebiti elevati, le norme asseritamente violate nonché le conclusioni dell’organo promovente con l’indicazione delle sanzioni previste dalla L. N. in correlazione con i fatti contestati, con la conseguente ampia possibilità per l’incolpato di esercitare in proposito il suo diritto di difesa; la successiva memoria depositata dal Consiglio Notarile di Savona, in cui si era sottolineato l’addebito principale, costituito dalla violazione del dovere di indagare la volontà delle parti, aveva quindi una funzione sostanzialmente esplicativa degli addebiti già contestati; infine è evidente che il deposito del verbale di interrogatorio reso dal V. dinanzi al giudice penale non ha comportato alcun pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa da parte di quest’ultimo, trattandosi di atto logicamente conosciuto dall’incolpato.
Con il secondo motivo il V. , denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., 3-7-8-9 e 10 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 190 L. N., dopo aver rilevato che l’argomento difensivo legato alla legge n. 241 del 1990 non poteva essere considerato nuovo, essendo una mera specificazione delle precedenti difese, assume che l’ordinanza impugnata non ha considerato che i provvedimenti amministrativi di esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio Notarile Distrettuale di Savona dell’11-4-2012 e del Presidente del suddetto Consiglio Notarile erano stati adottati senza comunicare all’esponente l’esistenza del procedimento disciplinare ed il contenuto dei fatti contestati al fine di consentire l’esercizio dei diritti di partecipazione e difesa; inoltre detti provvedimenti si pongono in contrasto con gli artt. 9 e 10 della L. n. 241 del 1990, che prevedono il diritto dell’interessato di intervento e di difesa nel procedimento disciplinare istruttorio; infine tali provvedimenti erano viziati ai sensi dell’art. 3 della legge ora menzionata.
Il motivo è infondato.
Invero, pur ritenendosi che, contrariamene a quanto affermato dall’ordinanza impugnata, la questione relativa all’applicabilità della legge n. 241 del 1990 al procedimento disciplinare notarile era stata prospettata dal V. dinanzi alla Corte territoriale come una più ampia articolazione di doglianze già sollevate in precedenza, devesi peraltro aderire all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai non è necessaria la comunicazione prescritta dall’art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241, allorché il Presidente del Consiglio Notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perché da un lato lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”, e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dall’art. 153 L. N., come sostituito dall’art. 39 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249, il quale dispone che “Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante” (sentenza 31-7-2012 n. 13617; vedi anche Cass. 26-6-2012 n. 10595, sulla base del rilievo che l’art. 160 della L. N. prevede l’applicazione delle norme di cui alla L. 7-8-1990 n. 241 soltanto “per quanto non espressamente disposto dalla presente legge”, e che l’art. 155 della L.N. prevede che il notaio debba essere avvisato del procedimento disciplinare una volta pervenuta alla COREDI la richiesta di procedere, con esclusione quindi dell’obbligo di dare avviso al notaio stesso delle attività precedenti).
Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.
Venendo ora all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il Consiglio Notarile Distrettuale di Savona, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 47 della L. N. e 67 del R.D. n. 1326 del 1914, censura l’ordinanza impugnata per l’interpretazione resa del citato art. 47 e per aver quindi ritenuto almeno in parte surrogabile l’attività del notaio, quantomeno nella fase di istruttoria della pratica, ad opera di suoi qualificati collaboratori; in realtà tale interpretazione non è consentita dalla formulazione della norma ora richiamata, posto che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato l’attività del notaio è caratterizzata da una assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 47 L N. – 36 e 37 dei Principi di Deontologia Professionale, sostiene l’erroneità dell’interpretazione offerta dalla Corte territoriale delle menzionate norme deontologiche, avendo ritenuto che l’ipotesi prevista dall’art. 37 della “proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli” non può certamente riferirsi a normali compravendite immobiliari nella quali la causa concreta del negozio coincide quasi sempre con la descrizione che ne viene compiuta dal codice civile; invero tale interpretazione non può essere condivisa in quanto in contrasto con i doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione professionale non delegatali ad altri.
Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 47 della L. N. e 67 del R.D. n. 1326 del 1914, censura l’ordinanza impugnata per aver ritenuto legittima la prassi di far preparare autonomamente dai collaboratori del notaio, senza alcun intervento da parte di quest’ultimo, gli atti definiti di “routine”; tale convincimento, oltre che configgere con le norme ora menzionate, si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene censurabile sotto il profilo disciplinare l’attività notarile svolta mediante una organizzazione di persone e mezzi nella quale il professionista, riservando a sé compiti direttivi, deleghi ad altri gran parte delle prestazioni professionali.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.
La Corte territoriale, premesso che l’addebito mosso al notaio V. sostanzialmente consisteva non tanto nell’insufficiente istruttoria dei suoi atti, quanto nella mancanza di apporto personale alla stessa, dovuta all’omissione, o alla rarità, dei contatti personali con le parti e, soprattutto, nella mancanza di indagine cognitiva personale e diretta della volontà delle parti stesse, ha affermato che, quantomeno per gli atti di non particolare complessità, definiti “routinari”, come ad esempio le compravendite immobiliari, non vi siano impedimenti a ritenere legittimo che il notaio verifichi la volontà sostanziale delle parti al momento del rogito, chiedendo in tale occasione alle parti stesse conferma che la loro volontà coincide con la descrizione che ne viene compiuta dal codice civile, salvo varianti previste dallo stesso codice civile, ben controllabili nel corso del rogito, tramite la sua lettura e sottoposizione all’attenzione delle parti ed evidenziabili anche nel corso dei contatti preliminari con i collaboratori del notaio; infatti la normativa primaria che disciplina la materia non impone uno stacco temporale, se non necessitato dalle caratteristiche stesse dell’atto, tra rogito e contatto personale con le parti; invero l’ipotesi della “proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli” (art. 37 dei Principi di Deontologia Professionale) non può certamente riferirsi a normali compravendite immobiliari; invece per altri atti che, pur essendo tipici, non hanno un contenuto negoziale predeterminato (come la costituzione di una società, un verbale di assemblea straordinaria di società, un testamento con clausole particolari), è necessario un preventivo contatto del notaio con le parti al fine di individuare lo specifico oggetto dell’atto, contatto che il V. aveva dichiarato in questi casi di aver tenuto regolarmente, dovendosi quindi escludere nella fattispecie, per tale seconda categoria di atti, una spersonalizzazione della funzione notarile.
Il giudice di appello, poi, a sostegno del proprio assunto ha valorizzato anche la nuova formulazione dell’art. 47 secondo comma della L. N. come sostituito dall’alt. 12 primo comma della L. 28-11-2005 n. 246 (“Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto”), evidenziando che l’abolizione dell’avverbio “soltanto” che precedeva l’elemento predicativo “indaga la volontà delle parti”, lungi dal poter essere ricondotto ad un mero aggiustamento della composizione del precetto, costituisce il frutto della volontà del legislatore di abbandonare una configurazione del tutto interpersonale del rapporto tra cliente e notaio, che comportava la necessità, per quest’ultimo, di dover accertare con la propria personale ed infungibile attività di indagine l’effettiva volontà delle parti, prevedendo una surrogabilità di tale attività, quantomeno nella fase preliminare di istruttoria, ad opera di qualificati collaboratori del notaio stesso.
L’ordinanza impugnata ha infine ritenuto che tali conclusioni fossero confortate anche dalla evoluzione stessa delle professioni liberali in genere, in cui la stretta personalità della prestazione spesso cede il passo di fronte alla adeguatezza ed alla complessità dell’organizzazione di supporto, specie in realtà caratterizzate da contatti con il mondo delle imprese.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Invero la distinzione operata dalla Corte territoriale tra atti “routinari” ed atti non “routinari” non appare corretta, considerato anzitutto che il fatto che i primi abbiano un contenuto tipico legislativamente predeterminato non esclude ampi margini di discrezionalità per le parti nella regolamentazione dei propri interessi in virtù del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., essendo ad esse consentita la predisposizione di clausole finalizzate ad assicurare un più completo adeguamento del negozio alle loro specifiche intenzioni od a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte.
Sotto il primo profilo rileva la possibilità della sottoposizione del contratto alla condizione sospensiva o risolutiva, con le rispettive conseguenze sul piano giuridico in ordine alla efficacia ed alla risoluzione del contratto stesso.
Con riferimento poi alle garanzie in ordine all’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, si osserva che nella vendita immobiliare con pagamento del prezzo dilazionato, mentre la rinuncia all’ipoteca legale di cui all’art. 2817 primo comma c.c. vanifica la garanzia del venditore in caso di inadempimento del compratore all’obbligo di pagamento del prezzo, per altro verso la mancata rinuncia all’ipoteca legale può pregiudicare la possibilità di ottenere mutui garantiti da altra ipoteca di secondo grado sull’immobile acquistato.
Tali rilievi inducono quindi a ritenere che anche con riferimento agli atti cosiddetti “routinari” o seriali si rivela opportuno l’intervento preventivo del notaio, il quale è tenuto a richiamare l’attenzione delle parti sulle conseguenze delle loro diverse scelte nella formulazione dell’atto onde poter garantire che quest’ultimo corrisponda puntualmente alla effettiva volontà delle parti stesse, rimuovendo in proposito eventuali impedimenti costituiti dalla mancata conoscenza, da parte di queste ultime, degli istituti giuridici e degli effetti ad essi connessi, soltanto così risultando assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti.
Neppure è fondato il rilievo del giudice di appello riguardo alle implicazioni che discenderebbero dalla eliminazione del termine “soltanto” a seguito della recente riforma della originaria formulazione dell’art. 47 secondo comma L. N., che consentirebbe al notaio di delegare ai suoi collaboratori la predisposizione di uno schema, limitandosi al momento della lettura dello stesso a chiedere conferma alle parti della sua conformità alla loro volontà.
In proposito si osserva anzitutto che la suddetta modifica testuale sarebbe già di per sé irrilevante, in quanto di fronte alla complessiva formulazione della norma (il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto”) non si comprende come sia possibile distinguere tra atti “routinari” ed atti “non routinari”, né come sia possibile rispettare il disposto della seconda parte della norma in oggetto delegando preventivamente la compilazione dell’atto a terzi senza un contatto con le parti antecedentemente alla stipula dell’atto stesso.
Ancora più rilevante è poi il richiamo agli artt. 36 e 37 del Principi di Deontologia Professionale; infatti l’art. 36 prevede che “L’esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal rapporto personale con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l’esecuzione dell’incarico personale”; l’art. 37 prevede poi che “In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari…per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli”; è invero evidente – dinanzi a tali disposizioni (costituenti regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme sull’etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all’autonomia del Consiglio Notarile ai sensi della L. 7-6-1991 n. 220, vedi Cass. 7-7-2003 n. 10683) che prescrivono una presenza costante del notaio nell’intero segmento del rapporto professionale instaurato personalmente con le parti onde coglierne la effettiva volontà in relazione alla stesura dell’atto, e quindi prevedono un obbligo di personali interlocuzioni e verifiche prima e non solo dopo la predisposizione dell’atto da leggere alle parti – che il notaio che delega ai suoi collaboratori la predisposizione di un atto, limitandosi a chiedere alle parti, al momento della stipula, se il contenuto dello stesso corrisponda alla loro volontà, viene meno a tali obblighi di natura deontologica.
In definitiva deve quindi confermarsi l’orientamento espresso da questa Corte al riguardo secondo cui i doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell’atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare (Cass. 18-3-2008 n. 7274; vedi anche Cass. 30-11-2006 n. 25487), e che in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell’atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall’art. 138 della L. N. come sostituito dall’art. 22 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249 (Cass. S.U. 31-7-2012 n. 13617).
Pertanto deve ribadirsi che il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo alle indagine relativa alle individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e senza alcuna distinzione tra atti “routinari” ed atti non “routinari”; conseguentemente in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame della controversia in conformità dell’enunciato principio di diritto onde accertare le effettive modalità con le quali il notaio V. ha svolto le sue funzioni professionali con specifico riferimento agli atti cosiddetti “routinari” o seriali.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale il V. , deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censura l’ordinanza impugnata per aver compensato le spese processuali in deroga al principio della soccombenza con una motivazione estremamente stringata, così contravvenendo all’obbligo di esplicita enunciazione delle ragioni della compensazione.
Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del ricorso principale.
In definitiva, quindi, rigettato il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale condizionato, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.