Corte di Cassazione

19 Aprile 2019

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 15 settembre 2017, n. 21456

Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza 15 settembre 2017, n. 21456

Il primo motivo è destituito di fondamento.
Non si disconosce, in verità, che l’art. 471 cod. civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 cod. civ. (che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi <intra vires hereditatis>); cosicché l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 cod. civ. (e, quindi, pur con la costituzione ovvero con l’intervento in giudizio: cfr. al riguardo Cass. 8.4.2013, n. 8529), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione (cfr. Cass. 1.2.2007, n. 2211; Cass. 9.4.1969, n. 1144). E tuttavia questa Corte di legittimità da tempo spiega – e nulla osta a che tale insegnamento sia reiterato in questa sede – che, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto operata dal legale rappresentante, il soggetto già minore d’età non provvede – giusta il disposto dell’art. 489 cod. civ. – a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e ss. cod. civ. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (cfr. Cass. 23.4.1966, n. 1051; cfr. anche Cass. 23.8.1999, n. 8832, secondo cui, qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 cod. civ. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.).
Ebbene, alla luce dei summenzionati rilievi si specifica nel caso di specie quanto segue.
In primo luogo, che, allorché GL e MM, quali genitori esercenti la potestà sul minore CL, ebbero in tale veste a costituirsi nel giudizio intrapreso da AF, onde resistere alle pretese da costei azionate e spiegare domanda riconvenzionale, senza dubbio ebbero a porre in essere un atto avente astratta attitudine ad acquisir valenza di accettazione tacita di eredità.
In secondo luogo, che tale determinazione dei coniugi L – M, ancorché in origine inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico nei confronti del figlio minore, ha acquisito successivamente, alla scadenza – 20.6.2006 – dell’anno successivo al dì – 20.6.2005 – del raggiungimento della maggiore età da parte di CL, valore, per costui, di accettazione pura e semplice appieno valida ed efficace (a motivo dell’omessa conformazione da parte del chiamato CL alle disposizioni degli artt. 484 e ss. cod. civ.).
In terzo luogo, che siffatta pura e semplice accettazione dell’eredità di SF da parte di CL è sopraggiunta in data 20.6.2006, abbondantemente prima che pervenisse a compimento il termine decennale di prescrizione ex art. 480, 10 co., cod. civ. a decorrere dal dì – 28.10.1998 – dell’apertura della successione.
Infine, che le argomentazioni testé premesse assorbono e rendono vane le ulteriori prospettazioni di parte ricorrente in ordine natura ed alla tempestività della eccezione / deduzione difensiva di prescrizione, in ordine alla sua rilevabilità ex officio ed in ordine alle modalità di interruzione del corso della medesima causa estintiva.
Diviene dunque superfluo pur il riferimento all’insegnamento di questo Giudice del diritto alla cui stregua l’eccezione di prescrizione del diritto della controparte di accettare l’eredità, tardivamente avanzata nel giudizio di primo grado dopo la chiusura dell’istruttoria e la rimessione della causa al collegio, è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., ove proposta per la prima volta con l’atto di appello (cfr. Cass. 17.4.2009, n. 9303).

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