Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 10 dicembre 2015 n. 24975

Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 10 dicembre 2015, n. 24975

Ritenuto in fatto

1. – È impugnata la sentenza della Corte d’ appello di Catanzaro, depositata il 14 dicembre 2009, che ha accolto l’appello proposto dal Fallimento di P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, e nei confronti di G.M..

1.1. – Nel 1989 G.M. aveva agito nei confronti di P.M. per ottenere il trasferimento dell’immobile oggetto della scrittura privata in data 31 marzo 1987, registrata il 31 ottobre 1987, successivamente integrata con riferimento alla data di consegna dell’immobile stesso, oltre al risarcimento dei danni. L’attore, promissario acquirente, aveva dedotto di aver adempiuti agli obblighi di pagamento del prezzo, mentre la controparte non aveva ancora provveduto alla consegna dell’immobile.

Il convenuto P.M. era rimasto contumace.

In corso di causa l’attore aveva dato atto dell’avvenuta consegna dell’immobile, ed aveva proposto domanda di riduzione del prezzo in ragione della mancanza delle finiture promesse e di corresponsione della penale da ritardo.

1.2. – Dopo il rinvio della causa al Collegio, l’attore aveva proposto ricorso per dedurre che era stato dichiarato il fallimento del convenuto, con sentenza del 17-22 marzo 1994, e per chiedere la fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti della curatela.

1.3. – Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2932 cod. civ. e condannato il Fallimento di P.M. al pagamento di euro 25 mila a favore dell’attore, oltre al rimborso delle spese di lite.

1.4. – Il Fallimento proponeva appello per dedurre che, con missiva in data 8 febbraio 1995, il curatore aveva esercitato la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, riconosciuta dall’art. 72 legge fallimentare.

G.M. proponeva appello incidentale per contestare l’avvenuta ricezione della comunicazione inviata dal curatore fallimentare, nonché l’iscrizione al passivo in quanto sottoscritta dal solo difensore, privo di procura, e la nullità dell’ordinanza del giudice fallimentare che aveva respinto l’istanza di ammissione al passivo.

2. – La Corte d’appello accoglieva il gravame principale, osservando, nell’ordine: a) che il contratto azionato dal sig. M. era un contratto preliminare; b) che il curatore del Fallimento aveva esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto con missiva inviata al promissario acquirente, ricevuta in data 10 febbraio 1995 dalla moglie del predetto; c) che, per costante giurisprudenza, l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 72 legge fallimentare non era soggetto a preclusioni, purché antecedente al trasferimento del bene; d) che non era rilevante la sopravvenuta modifica dell’art. 72 L.F., ad opera del d.lgs. n. 169 del 2007, giacché gli effetti dello scioglimento si erano già verificati all’entrata in vigore della modifica, e comunque il preliminare non era stato trascritto, sicché non era applicabile la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 72, nel testo vigente; e) che la domanda di condanna del Fallimento al risarcimento dei danni era improcedibile, poiché il preteso creditore doveva far valere le sue ragioni all’interno della proceduta fallimentare.

2.1. – La Corte territoriale rigettava il primo motivo dell’appello incidentale, di contestazione dell’avvenuta comunicazione del recesso del curatore fallimentare dal contratto preliminare, e dichiarava inammissibili gli altri motivi, siccome introduttivi di domande nuove.

3. — Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso G.M., sulla base di tre motivi.

Il Fallimento di P.M. è rimasto intimato.

Con istanze in prossimità dell’udienza, F.M., già difensore del ricorrente, ha rappresentato di avere appreso della morte del sig. M., come da certificato allegato in copia, di non aver potuto contattare gli eredi e di non essere più iscritto all’albo professionale, in quanto collocato in pensione, e privato dello ius postulando a far tempo dal 9 giugno 2014.

Considerato in diritto

1. — Preliminarmente si osserva che gli eventi rappresentati in prossimità dell’udienza, vale a dire l’avvenuto decesso del ricorrente in data 2 marzo 2012 e la cancellazione del difensore dall’albo professionale in data 9 giugno 2014 – sono privi di ricadute automatiche sul giudizio di cassazione che sia stato, come nella specie, correttamente introdotto.

1.1. – Esclusa l’efficacia interruttiva, che sussiste solo in caso di morte del difensore (Cass., Sez. U, sentenza n. 477 del 2006), non si ravvisa nell’avvenuta cancellazione del difensore dall’albo professionale il vulnus al diritto di difesa della parte che renderebbe necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Il professionista cancellato dall’albo è tenuto, infatti, ad informare la parte, ovvero gli eredi di questa, della impossibilità di esercitare il proprio ufficio, sulla base sia delle regole di deontologia professionale, sia del contratto concluso a suo tempo con l’assistito (da ultimo, Cass., sez. 1A/ sentenza n. 15566 del 2015).

1.2. — Nel merito, il ricorso è fondato.

1.3. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione sulla circostanza della avvenuta ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione con cui il curatore del Fallimento P.M. esercitava il diritto di recesso dal contratto preliminare.

1.3.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha evidenziato che la missiva inviata dal curatore fallimentare era stata ricevuta dalla moglie del ricorrente, sig.ra R.P., il giorno 10 febbraio 1995.

2. — Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione ed violazione di legge processuale.

Il ricorrente contesta la qualificazione del contratto inter partes come preliminare di vendita, assumendo che si trattava di contratto di trasferimento dell’immobile, con la conseguenza che la fattispecie non era regolata dall’art. 72 della legge fallimentare.

2.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha argomentato esaustivamente circa la natura di contratto preliminare della scrittura privata intervenuta tra G.M. e P.M. in data 31 marzo 1987, evidenziando tra l’altro che, al momento della stipula, l’immobile era in fase di costruzione.

3. – Con il terzo motivo è dedotta l’erroneità dei presupposti della decisione, assumendosi l’opponibilità del contratto preliminare al Fallimento del promittente venditore, in ragione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di citazione.

3.1. – La doglianza è fondata.

La Corte d’appello ha argomentato la non applicabilità al caso di specie dell’art. 72, ultimo comma, legge fallimentare facendo riferimento alla mancata trascrizione del contratto preliminare, mentre occorreva valutare se fosse stata trascritta la domanda giudiziale proposta ex art. 2932 cod. civ., come nel ricorso si assume avvenuto.

È vero infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18131 del 2015, «il curatore del fallimento del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare, con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. , e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta».

4. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i primi due motivi, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

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