Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 9 novembre 2021, n. 32804.
Successione: nel caso di decesso di una persona che ha rilasciato una fideiussione il valore dell’attivo ereditario si calcola senza tener conto del debito garantito, «a meno che il fideiussore non sia deceduto avendo una posizione debitoria “certa e attuale” per il fatto che il debitore garantito è insolvibile o per il fatto che è impossibile, per il fideiussore, esperire l’azione di regresso verso il debitore garantito».
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