Corte di Cassazione

20 Dicembre 2021

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 9 novembre 2021, n. 32804.

Successione: nel caso di decesso di una persona che ha rilasciato una fideiussione il valore dell’attivo ereditario si calcola senza tener conto del debito garantito, «a meno che il fideiussore non sia deceduto avendo una posizione debitoria “certa e attuale” per il fatto che il debitore garantito è insolvibile o per il fatto che è impossibile, per il fideiussore, esperire l’azione di regresso verso il debitore garantito».


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1 Cass. n. 32804 del 2021 75 KB

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