Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ, ordinanza 15 settembre 2015 n. 18122

Corte di Cassazione, ordinanza 15 settembre 2015, n. 18122

Ritenuto in fatto

G.A.C., amministratore unico della D.I. s.r.l., impugnò l’avviso con il quale era stata liquidata l’imposta di registro riguardante l’atto avente per oggetto la cessione di quote da parte di due soci, sul presupposto che detto atto, unico, avrebbe dovuto essere assoggettato ad una sola imposta fissa di registro.

La C.T.P. di Milano accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la cessione di quote societarie non rientri nella previsione normativa contenuta nell’art. 21 del d.p.r. n. 131/1986 atteso che la fattispecie trova la sua collocazione nell’art. 11 della tariffa all. A) stesso d.p.r.

Secondo la C.T.R., infatti, oggetto della registrazione non sono le cessioni delle quote singolarmente volute dai cedenti, ma l’atto unico ricevuto dal Notaio rogante …” rilevante oggettivamente come atto d’impresa”.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

G.A.C. non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 180 bis c.p.c. ed il Presidente ha fissato l’udienza del giorno 8 luglio per l’adunanza in camera di consiglio.

In diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.p.r. n. 131/1986 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’atto di cessione di più quote fosse assoggettabile ad unica imposta, mentre, essendosi in presenza di atto plurimo contenente più disposizioni, ognuna di questa doveva essere assoggettata a tassazione separatamente.

2. La censura è fondata alla luce del principio, affermato, anche da recente, da questa Corte (v.Sez. 6-5, Ordinanza n. 22899 del 29/10/2014; ed in termini id. 19245 del 11/09/2014) per cui “in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi dell’art. 21, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del secondo comma del citato art. 21, ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 cod. civ., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci”.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Ultimi articoli

Corte di Cassazione 27 Luglio 2023

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza 26 giugno 2023, n. 18164

Fondo patrimoniale: il giudice delegato non può acquisire al fallimento il fondo patrimoniale.

Corte di Cassazione 3 Luglio 2023

Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza 9 maggio 2023, n. 12353

Intestazione fiduciara di azioni: è inapplicabile la normativa relativa al possesso in buona fede della res al fiduciario che non solo non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante, ma che non gli riversi neanche i dividenti azionari percepiti.

Corte di Cassazione 3 Luglio 2023

Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza 11 maggio 2023, n. 12813

Divisione: «ai sensi dell’art. 552, il legittimario che rinuncia all’eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l’onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure rapraesentationis».

Corte di Cassazione 3 Luglio 2023

Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza 29 maggio 2023, n. 15035

Responsabilità civile (2): il notaio che non si accorge dell’esistenza di un uso civico sul terreno che blocca la compravendita è esente da responsabilità se ha acquisito il certificato di destinazione urbanistica.

torna all'inizio del contenuto Realizzazione siti internet Campania