Corte di Cassazione

30 Aprile 2019

Cass. Civ., 12 marzo 2015, n. 5015

Corte di Cassazione – Sentenza 12 marzo 2015, n. 5015

Fatto

L’Agenzia delle entrate notificò alla contribuente avvisi di liquidazione, con irrogazione delle relative sanzioni, delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, scaturenti dalla revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, derivante dal fatto che l’acquirente non aveva trasferito la propria residenza entro i diciotto mesi dall’acquisto nel comune dov’è ubicato l’immobile oggetto della compravendita.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente, con sentenza, che la Commissione tributaria regionale ha confermato nel merito, accogliendo altresì l’appello incidentate inerente alle spese di lite, facendo leva sulla causa di forza maggiore data dal protrarsi di lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Avverso detta sentenza, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali la contribuente non replica.

Diritto

1- Il ricorso è fondato.

2. È, in particolare, fondato il primo motivo di ricorso, di rilievo assorbente del secondo, col quale l’Agenzia, la quale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte I, nota III-bis n. 1, lettera a), del d.p.r. n. 131 del 1986, facendo leva sull’inosservanza da parte del contribuente dell’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile oggetto delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.

2.1. -La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo dei contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (orientamento pacifico, per l’affermazione del quale, vedi, fra varie, Cass. 19 dicembre 2013, n. 28401 e Cass. 29 settembre 2013, n. 26674).

3. – Ciò posto, la Corte ha già stabilito (Cass. 26 marzo 2014, n. 7067) che non integra l’evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.

3.1. -A maggior ragione il principio va applicato nell’ipotesi in esame, in cui l’immobile è stato sottoposto a lavori di straordinaria manutenzione.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio va deciso nei merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.

4.-il recente consolidamento dell’orientamento della corte, tuttavia, comporta la compensazione delle voci di spesa concernenti i gradi di merito e l’irripetibilità di quelle inerenti al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa La sentenza impugnata; decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta; compensa le voci di spesa concernenti i gradi di merito e dichiara l’irripetibilità di quelle inerenti al giudizio di legittimità.

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