Commissione Tributaria

1 Maggio 2019

Fisco e beni del fondo patrimoniale – Sentenza 437/2010 Commissione Tributaria Milano

Fisco e beni del fondo patrimoniale

Fisco

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione XXI, con la sentenza n.ro 437 del 20 dicembre 2010, ha statuito che non sono ammesse azioni esecutive e cautelari di sorta da parte del fisco sui beni del fondo patrimoniale,

destinati a soddisfare i bisogni della famiglia. “Il fondo patrimoniale non risponde in alcun modo al debito fiscale in capo ad uno dei coniugi per la propria attività o professione”. Eppure, sulla questione della potenziale assoggettabilità dei beni del fondo patrimoniale ad azione esecutiva la Cassazione (sentenza n.ro 15862/2009) si era espressa diversamente, affermando che l’esattore può esercitare l’azione esecutiva sull’immobile conferito in un fondo patrimoniale, anche prima che vi sia debito tributario e sia stato formato il ruolo, a nulla rilevando la natura legale o contrattuale della somma.

La Sentenza

Commissione Tributaria Milano

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

 Sul ricorso n. 11042/09 depositato il 23/07/2009   avverso ISCRIZIONE  IPOTECARIA

contro CONCESSIONARIO EQUITALIA S.p.A. difeso da Avv.. ………..

proposto dal ricorrente ………. difeso da Avv. …………

Ricorso contro comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, emessa da Equitalia S.p.A. a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il quale veniva posta ipoteca legale per un importo di Euro 120.082,96.

                                        Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il 23 luglio 2009, il ricorrente chiedeva l’annullamento per illegittimità dell’iscrizione ipotecaria di cui sopra, emessa ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 e comunicata il 6 maggio 2009.

A tal fine proponeva ricorso esclusivamente contro il concessionario della riscossione Equitalia S.p.a.

Nello specifico, l’ipoteca riguardava un appartamento di categoria A/3, classe 2 e un box di categoria C/6, classe 7.

In particolare, tale iscrizione ipotecaria veniva emessa a seguito del mancato pagamento del debito tributario di Euro 60.041,48, scaduto il 25 aprile 2009.

Il carico tributario in questione riguardava il mancato pagamento di parecchie cartelle esattoriali relative ad omessi (o presunti tali) pagamenti di una pluralità di imposte e sanzioni.

Il ricorrente, nel proprio ricorso, eccepiva l’impossibilità di iscrizione d’ipoteca su tali beni in quanto destinati al fondo patrimoniale, costituito nel 2007.

Lo stesso evidenziava che la costituzione del fondo veniva trascritta in data 31 gennaio 2007 presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di Milano, Circoscrizione di Milano ….. Reg. Gen……….. ed annotata a margine dell’atto di matrimonio, anno …… Parte II Serie A, a cura dell’Ufficio di Stato Civile del comune di …………….

Il ricorrente asseriva dunque che il suddetto fondo patrimoniale, di cui i beni assoggettati ad ipoteca sono parte costituente, fosse stato regolarmente trascritto nella CRRTI competente ai sensi dell’art. 2647 c.c. ed annotato a margine dell’atto di matrimonio così come prescritto dall’ultimo comma dell’art. 162 c.c.

Asseriva altresì che tali beni .assoggettati al fondo patrimoniale di cui sopra ai sensi dell’art. 170 c.c., non erano ipotecabili in quanto il fondo in questione, “ex lege”, non permetteva ai creditori dell’attività imprenditoriale di uno dei coniugi di “attaccare” i beni assoggettati al fondo stesso.

Chiedeva in fine di dichiarare l’illegittimità e/o l’inefficacia dell’atto impugnato.

Il concessionario della riscossione Equitalia si costituiva in giudizio il ………, ed affermava che la norma riguardante il fondo patrimoniale vietava espressamente l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi ma, a suo dire, non anche l’azione cautelare sugli stessi in cui si concretizzava l’ipoteca in questione.

Spiegava infatti che all’iscrizione ipotecaria non necessariamente faceva seguito l’espropriazione, in quanto l’ipoteca stessa aveva la funzione di creare un titolo di prelazione.

Eccepiva altresì, che dall’esame degli anni di riferimento dei tributi evasi evidenziati nei ruoli, si poteva rilevare come essi fossero tutti anteriori (ad eccezione dell’importo di Euro 2.873,24) al 2007, data, a detta di Equitalia, della costituzione del fondo.

Sottolineava quindi che, alla data dell’iscrizione a ruolo, non vi era alcun fondo patrimoniale.

Pertanto, sosteneva che la posizione creditoria vantata nei confronti del ricorrente fosse da collocarsi tra i crediti sorti per far fronte alle esigenze di famiglia e non per scopi estranei alla stessa.

A seguito di tali motivazioni chiedeva il rigetto del ricorso.

Con nota illustrativa del ………., parte ricorrente eccepiva la tardiva costituzione in giudizio da parte di Equitalia, avvenuta dopo la scadenza del termine di 20 giorni liberi prima della data dell’udienza di trattazione.

Sosteneva altresì, priva di fondamento l’affermazione del concessionario secondo cui tutti i debiti tributali, in quanto tali, sarebbero stati contratti dalla ricorrente per i bisogni della famiglia.

Ribadiva l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e confidava nell’accoglimento delle proprie richieste.

Presente all’udienza il difensore del contribuente che ha insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

Assente il rappresentante dei Equitalia i Spa, seppur notiziato.

La Sezione giudicante così decide.

Prima di entrare “in medias res” della problematica, IL Collegio cerca di dare all’istituto del “Fondo patrimoniale” di cui all’art. 167 e segg. del codice civile, un’illustrazione il più possibile concisa e dettagliata. Ed è infatti dall’articolo del codice civile che il Collegio esprime le proprie osservazioni per poi trasferirle in campo tributario. Va precisato che detto istituto vuole rappresentare ancora il sistema per garantire un substrato patrimoniale alla famiglia, anche se non costituisce un regime patrimoniale della stessa, alternativo a quello di comunione legale e di separazione dei beni, ma soltanto un vincolo su determinati beni che si innesta su un regime base. Riprendendo la definizione del codice civile, il fondo patrimoniale lo si può catalogare come un complesso di beni determinati, assoggettati a una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità da parte dei creditori, per tutto il resto non derogando il loro regolamento alle norme di materia di diritti reali e di obbligazione. Può essere definito come “patrimonio di destinazione” al soddisfacimento dei bisogni familiari, privo di soggettività autonoma, tant’è che i beni che fanno parte del fondo stesso, costituiscono un patrimonio separato, addirittura non compresi nel fallimento, anche se appartengono al fallito, salva l’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare. La sua pubblicità, con effetto di opponibilità ai terzi, è riservata all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Chi costituisce il fondo, si riserva la proprietà dei beni, sui quali i coniugi avranno pertanto uno speciale diritto di godimento, assimilabile all’usufrutto ma senza le limitazioni concernenti la percezione dei frutti. L’acquisto dei beni avviene pro quota in capo ai coniugi, titolari dei beni. Il vincolo di destinazione dei frutti ai bisogni della famiglia ha solo un rilievo obbligatorio interno tra i coniugi e non incide sull’efficacia dell’atto di disposizione verso terzi. Sui bisogni della famiglia deve essere fatto riferimento al “menage domestico – familiare”, secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia. Fatte tali premesse ed avendo cercato di tratteggiare un quadro, ha tentato il Collegio di rimarcare gli aspetti più salienti di tale istituto, che possono avere delle ripercussioni in campo fiscale – tributario.  Ritornando al caso specifico, a giudizio del Consesso, l’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale non può aver luogo in quanto il debito tributario (come quello qui in contestazione) non deriva da un contratto vero e proprio, stipulato fra le parti, poiché il reale debito d’imposta, come quello qui in esame, non è causato, come sopra detto, da un negozio giuridico tradizionale, stipulato fra le parti.  Pertanto il divieto di esecuzione, in senso ampio, di cui all’art. 170 c.c. si riferisce anche ai debiti estranei ai bisogni della famiglia, come può essere il debito di natura tributaria, sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale, salva l’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare.

Le conclusioni a cui arriva il Collegio giudicante sono quelle che il fondo patrimoniale non risponde in alcun modo al debito fiscale in capo ad uno dei coniugi per la propria attività o professione.  Va da sé che l’aggredibilità dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale è segnata dall’oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari e, quindi, il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

A giudizio del Consesso giudicante, non sono valide le ragioni di difesa avanzate da Equitalia Spai, la quale si limita a ribadire che l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/73 su beni facenti parte del fondo patrimoniale, con l’iscrizione all’Agenzia del Territorio in data ……. reg. gen………. é “un’azione tipicamente cautelare” e non funzione all’espropriazione forzata, vera e propria.

I motivi di difesa dell’ente che ha proceduto all’iscrizione dell’ipoteca, non sono condivisi dal presente Giudice, in quanto, fra gli altri aspetti, nel D.P.R. 602/73, l’art. 77 riportante il titolo “Iscrizione di ipoteca” è inserito nella Sezione IV di detto decreto presidenziale, intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare”. Fatta tale precisazione, l’allocazione di tale istituto in un contesto di norme che riguardano quello dell’espropriazione immobiliare, fa venir meno il concetto, come sostenuto dall’ente, che l’ipoteca iscritta faccia parte di un’azione tipicamente cautelare e avente funzione di creare titolo di “prelazione”.

Il Collegio, d’altro canto, non condivide quanto sostenuto dall’ente che alla data dell’iscrizione del ruolo non sussistesse alcun fondo patrimoniale.

Circa tale punto, va sottolineato il fatto che il fondo patrimoniale veniva costituito fra i coniugi il ……… e che il mancato pagamento del carico fiscale era scaduto al  ………., per complessivi Euro 60.041,48. Come ben si vede la scadenza del debito fiscale era successiva alla data di costituzione del fondo patrimoniale stesso. La copiosa documentazione allegata al fascicolo processuale, da parte della difesa, è valida ed è tranciante nei confronti della conseguenza dell’operato di Equitalia  Spa. Alla stregua di ciò, quanto posto in essere dal concessionario, anche in via cautelare, viene annullato. Le spese di giudizio, meglio indicate nel testo del dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.                                                                                                                                     

accoglie il ricorso e condanna Equitalia  S.p.A. alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 6.109,37, oltre Iva e C.P.A.

Il Collegio giudicante

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