Agenzia delle Entrate

1 Settembre 2020

Risposte dell’Agenzia delle Entrate n.ri 276 e 277 del 26 Agosto 2020.

“Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall’ufficio a seguitodella liquidazione in sede di accertamento e già corrisposte dall’istantepossano essere scomputate dalle relative imposte dovute in relazioneall’atto di trasferimento che si intende stipulare. ”.


“Articolo 82, comma 4 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice delTerzo Settore) – Agevolazione relativa all’imposta di registro, ipotecaria ecatastale nel caso di cessione di azienda a favore di ente del Terzo Settore.”


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1 Risposta n. 276-2020 168 KB
2 Risposta n. 277-2020 177 KB

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